Direttore Scientifico: Prof.ssa Avv. Giusella Finocchiaro
Curatrice Editoriale: Dott. Giulia Giapponesi

L’Unione europea ha esteso i diritti d’autore sulla musica registrata da 50 a 70 anni.

La nuova legislazione, a lungo reclamata dall’industria discografica internazionale, era stata proposta alla Commissione Europea nel 2008 e votata dal Parlamento Europeo nell’Aprile 2009. Lo scorso 12 settembre è stata ratificata a Brussels dal Consiglio dei Ministri europeo. Da questo momento gli Stati membri hanno due anni di tempo per tradurla in legge nazionale.

Grazie alla nuova direttiva i diritti di molti famosi brani degli anni 50, che erano dunque prossimi alla scadenza, godranno di altri 20 anni di protezione. Tra più famosi beneficiari spiccano i Beatles, che hanno pubblicato il loro primo singolo “Love me do” nel 1962.

È bene specificare che i diritti in questione non riguardano i compositori dei brani, ai quali l’Unione Europea ha già garantito un adeguata protezione che si estende fino a 70 anni dalla loro morte, ma i diritti dei performers (tra quali anche i musicisti “turnisti”) e i diritti delle case discografiche produttrici di brani registrati.

Nel presentare al pubblico la nuova legge, tuttavia, i portavoce del Consiglio dei Ministri Europeo hanno sottolineato principalmente i vantaggi che i giovani artisti trarranno dalla nuova legislazione, ideata “per proteggere gli autori che generalmente iniziano la carriera molto giovani e con l’aumento dell’aspettativa di vita spesso non sono tutelati per l’intero arco della loro carriera”.

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posted by admin on settembre 6, 2011

Diritto d'autore e copyright

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Si è diffusa in rete la risposta del vice presidente della Commissione Europea, Neelie Kroes all’interrogazione del parlamentare europeo Sofia Alfano (Alde-IDV) a proposito della discussa nuova disciplina dell’Agcom in materia di diritto d’autore in rete.

Nel documento il vice presidente ricorda che “Le misure adottate dagli Stati membri relative all’accesso degli utenti o all’uso da parte loro di servizi e applicazioni attraverso le reti di comunicazione elettroniche devono rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, delle libertà fondamentali e dei principi generali del diritto comunitario. Tali misure possono essere imposte solo se sono appropriate, proporzionate e necessarie in una società democratica [...].”

Per quanto riguarda la nuova disciplina dell’Agcom “La Commissione ha rilevato le modifiche sostanziali dell’Agcom alla bozza di regolamento italiana sulla protezione del copyright sulle reti di comunicazione elettroniche [...] e seguirà con attenzione ogni ulteriore sviluppo”.

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Una recente decisione del Tribunale di Düsseldorf ha bloccato le vendite del tablet Samsung Galaxy Tab 10.1 accogliendo la richiesta della Apple che denunciava una violazione di alcuni brevetti dell’iPad 2.

Secondo la società di Cupertino, la Samsung avrebbe violato i brevetti riproducendo nel suo tablet alcune caratteristiche dell’iPad2 tra cui il design, la confezione, la particolare interfaccia “touch” e alcune tecnologie legate all’uso delle reti al 3G e wireless.

L’ingiunzione preliminare emessa dal giudice tedesco ha vietato la distribuzione del prodotto e la relativa pubblicizzazione

Il blocco rimarrà in vigore fino a nuova decisione del giudice ed ha effetto su tutto il mercato europeo. Tuttavia, mentre in Germania l’ingiunzione è immediatamente esecutiva, per gli altri paesi potrebbe essere necessario ancora qualche tempo.

La Apple si aggiudica così l’ultimo round della battaglia legale sui brevetti che la vede da anni impegnata contro la Samsung in diversi paesi del mondo.

Se la decisione del giudice dovesse essere revocata la società di Cupertino potrebbe essere costretta a risarcire l’azienda Coreana dei danni derivati dal ritardo nel lancio sul mercato.

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Il 14 luglio 2011 è stato presentato alla camera il disegno di legge n.4511, “Modifica degli articoli 16 e 17 del d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70, in materia di responsabilità e di obblighi dei prestatori di servizi della società dell’informazione”.

Le modifiche al decreto legislativo, incentrato sulla lotta alla contraffazione e sulla vendita legalizzata di farmaci, sono volte ad attribuire responsabilità, in materia di tutela del diritto di proprietà industriale e intellettuale, per gli intermediari e per i fornitori di servizi.

Analogamente a quanto prescritto dal nuovo regolamento dell’Agcom, secondo le modifiche contenute nel disegno di legge le informazioni relative a prodotti o servizi che violano la proprietà industriale o intellettuale dovrebbero essere rimosse immediatamente dai provider  a seguito a segnalazioni  da parte dell’Autorità o di soggetti privati.

Il disegno di legge tuttavia si spinge oltre stabilendo che “in ogni caso”, e quindi si suppone anche nel caso di una pronta rimozione, le esenzioni e le deroghe in materia di responsabilità dei provider non si applicano qualora il provider “non abbia adempiuto al dovere di diligenza che è ragionevole aspettarsi da esso”, e, in particolare, qualora non abbia provveduto all’adozione di “filtri tecnicamente adeguati che non abilitino l’accesso ad informazioni dirette a promuovere o ad agevolare la messa in commercio di prodotti o di servizi”.

I filtri dovrebbero essere operare su determinate parole chiave che indicano chiaramente che i prodotti o i servizi non sono originali, sia che vengano digitate isolatamente o “in abbinamento a un marchio o a un segno distintivo di cui il destinatario del servizio non abbia dimostrato di essere il titolare o il licenziatario”; In aggiunta il provider dovrebbe istituire ulteriori filtri sull’accesso ad informazioni dirette a promuovere prodotti o di servizi contraffattori, preventivamente comunicate al provider dai legittimi titolari dei diritti di proprietà industriale.

Dovrebbe inoltre essere inibito l’accesso ad informazioni su prodotti la cui commercializzazione è riservata a canali di vendita particolari o che richieda prescrizione medica.

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posted by admin on luglio 28, 2011

Diritto d'autore e copyright

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L’adozione definiva del regolamento Agcom in materia di diritto d’autore su Internet non avverrà prima di novembre. Lo ha annunciato questa mattina il Presidente dell’Agcom Corrado Calabrò, durante l’audizione alla Commissione Trasporti e Comunicazioni del Senato.

Il Presidente dell’Authority ha sottolineato che “la procedura prevista nel regolamento è “ipergarantista” ed è fondata sulla “primazia” dell’autorità giudiziaria che può essere investita della competenza in materia in qualunque momento della procedura, determinando in questo caso la sospensione del procedimento davanti all’Agcom”. Calabrò ha inoltre ribadito che “il regolamento prevede ampie eccezioni” tra cui “blog, siti aventi carattere informativo, di studio o ricerca, siti senza fini di lucro, siti che riproducano contenuti protetti da copyright parzialmente e senza conseguenze sul valore commerciale dell’opera”.

In conclusione il Presidente ha definito auspicabile “un intervento del Parlamento per raccordare in maniera piu’ efficace le norme esistenti ed, eventualmente, colmare il vuoto relativo all’intervento sui siti esteri”.

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La Direzione Generale per le Politiche Esterne del Parlamento Europeo ha recentemente pubblicato uno studio conoscitivo sull’ACTA, il trattato internazionale anti-contraffazione che definisce alcune disposizioni contro la violazione della proprietà intellettuale aspramente criticate sulla rete.

Lo studio, commissionato in vista del prossimo incontro di negoziato volto a ratificare l’accordo, mette in luce molti degli aspetti negativi del trattato già precedentemente segnalati dagli accademici americani ed europei.

In particolare lo studio evidenzia come sia difficile identificare per i cittadini europei vantaggi ulteriori rispetto a quelli già garantiti dall’attuale regolamentazione internazionale.

La concusione a cui giunge è che l’approvazione del trattato, allo stato attuale, non è raccomandata a quei parlamentari europei per i quali la conformità alle leggi comunitarie è una condizione sine qua non per la ratificazione dell’accordo.

Lo studio è stato ripreso e commentato con soddisfazione da alcuni esponenti di “La quadrature du net” il gruppo francese di attivismo civile in difesa della libertà in rete e dei diritti di cittadini, uno  dei fronti più impegnati a contrastare la ratificazione del trattato allo stato attuale.

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posted by admin on luglio 7, 2011

Diritto d'autore e copyright

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L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato lo schema di regolamento sul diritto d’autore su internet, al centro del recente movimento di protesta.

Il regolamento è stato rielaborato allo scopo di eliminare alcune delle ambiguità alla base della maggioranza delle critiche dei commentatori. In particolare l’Authority ha sottolineato che le nuove regole non prevederanno la possibilità di inibire l’accesso a un sito web in seguito alla semplice segnalazione di violazioni del diritto d’autore.

Sono stati inoltre evidenziati i limiti del rapporto tra l’intervento amministrativo dell’Agcom e i preminenti poteri dell’Autorità giudiziaria.

La nuova procedura a tutela del diritto d’autore sui siti web  si articolerà in due parti:

Nella prima fase, cosiddetta fase del notice and take down, il legittimo titolare dei diritti d’autore invia una richiesta di rimozione del materiale considerato come in violazione all’amministratore del sito web. Se quest’ultimo riconosce che i diritti del contenuto oggetto di segnalazione sono effettivamente riconducibili al segnalante può rimuovere spontaneamente il materiale entro 4 giorni dalla richiesta.

Qualora durante la prima fase sorgano problemi, le parti potranno rivolgersi all’Autorità, la quale, a seguito di un trasparente contraddittorio della durata di 10 giorni, potrà impartire nei successivi 20 giorni (prorogabili di altri 15) un ordine di rimozione selettiva dei contenuti illegali o, rispettivamente, di loro ripristino, a seconda di quale delle richieste rivoltegli risulti fondata.

Questa procedura è da considerarsi alternativa e non sostitutiva della via giudiziaria e si blocca in caso di ricorso al giudice di una delle parti.

Il nuovo regolamento dell’Agcom rispetta il principio del fair use e non si applica ai siti che non abbiano finalità commerciali o scopo di lucro, nè ai siti di carattere didattico o scientifico, nè nei casi di esercizio di diritto di cronaca, commento, critica o discussione.

Non riguarda in oltre i casi in cui la riproduzione parziale, per quantità e qualità, del contenuto rispetto all’opera integrale che non nuoccia alla sua valorizzazione commerciale.

L’autorità specifica che il provvedimento non si rivolge all’utente finale, né interviene sulle applicazioni peer-to-peer.

In seguito all’approazione il provvedimento viene ora sottoposto a consultazione pubblica, della durata di 60 giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, con l’obiettivo di acquisire proposte e osservazioni da parte dei soggetti interessati.

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Sta crescendo in rete il movimento di protesta contro la delibera dell’Agcom (668/10/CONS) che consentirà, attraverso una procedura veloce e puramente amministrativa, la rimozione dei contenuti online considerati in violazione della legge sul diritto d’autore.

Il provvedimento, che sarà varato il 6 luglio, metterebbe l’Autorità in condizione di applicare sanzioni pecuniarie o il blocco dell’indirizzo IP per i siti web refrattari all’ordine di rimozione. Molti commentatori della rete hanno denunciato il fatto che, con il nuovo provvedimento, l’Agcom diventerà una sorta di “sceriffo della rete” che avrà il potere di rimuovere da internet qualunque contenuto segnalato come in violazione del copyright senza alcun coinvolgimento del sistema giudiziario.

Le manifestazioni di protesta contro il provvedimento hanno assunto forme differenti. Oltre l’intervento dei principali blogger italiani, sono comparse petizioni e video di denuncia. Ieri si è aggiunto anche l’intervento del gruppo hacker Anonymous che ha attaccato il sito dell’Agcom per denunciare il pericolo di censura e limitazione della libertà di internet in Italia.

In una nota resa pubblica lo stesso giorno, l’Agcom ha fatto sapere che “qualsiasi provvedimento in materia di tutela del copyright sarà adottato dopo un procedimento caratterizzato dalla più ampia e interattiva consultazione e dalla massima trasparenza e sarà aperto ai contributi costruttivi di chiunque persegua una linea di disponibilità al democratico confronto”.

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posted by admin on giugno 6, 2011

Diritto d'autore e copyright

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Il governatore del Tennessee ha recentemente firmato un disegno di legge che punisce penalmente chiunque utilizzi lo username e la password di un altro per accedere a un servizio di entertainment a pagamento.

A partire dal primo luglio 2011, nello stato di Nashville, città simbolo della musica country, condividere l’account di un servizio musicale a pagamento sarà un reato punibile con una pena massima di un anno di carcere e 2500 dollari di multa.

Sembra che il provvedimento sia stato reclamato dalla RIAA (Recording Industry Association of America) nel tentativo di frenare il fenomeno del file sharing illegale. Lo scopo dichiarato è evitare che credenziali “comuni” si diffondano sul web, ma anche scongiurare il passaparola dei dati di accesso fra una cerchia di amici.

Grazie a questa legge, se un fornitore ritiene di subire un abuso del proprio servizio attraverso un determinato account, può chiedere che vengano fatti accertamenti, e, nel caso, che vengano applicate le sanzioni.

Sebbene il provvedimento sia stato ideato per punire la pirateria, anche chi utilizza l’account del coniuge o di un genitore potrà ora rischiare di incorrere nelle sanzioni. La nuova legge vieta infatti di utilizzare le credenziali altrui anche nel caso in cui si abbia il permesso esplicito del legittimo titolare dell’account.

I legislatori hanno tuttavia dichiarato che chi condivide i dati all’interno del proprio nucleo familiare difficilmente incorrerà in sanzioni.

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L’ordinanza del 23 Marzo del Tribunale di Roma che obbliga Yahoo! a eliminare tutti i link verso siti “pirata” dai risultati del suo motore di ricerca , ha suscitato molti commenti e critiche fuori e dentro la rete. Tra questi spiccano le dichiarazioni dei protagonisti della vicenda giudiziaria, che si sono recentemente pronunciati sui rispettivi intenti futuri.

Il legale della Pfa Films, proprietaria dei diritti sulla pellicola About Elly al centro della discussa ordinanza, venerdì 25 marzo ha dichiarato al Sole 24 Ore di voler procedere con la richiesta di un cospicuo risarcimento danni “derivanti da una concorrenza parassitaria”. Il legale ha aggiunto che la società che rappresenta è pronta ad avviare eventuali procedimenti anche contro Google e Microsoft. Le due società, nelle persone giuridiche di  Google Italy Srl e Microsoft Srl, erano già state anche coinvolte nella causa che ha sanzionato Yahoo!, ma l’accusa nei loro confronti è decaduta perché le citate Srl italiane non gestiscono i rispettivi motori di ricerca, controllati invece dalle compagnie statunitensi.

Nello stesso giorno delle dichiarazioni del legale della Pfa,  Yahoo! ha annunciato l’intenzione di presentare reclamo contro l’ordinanza  della nona sezione del Tribunale di Roma, firmata dal giudice Gabriella Muscolo. In una nota la società ha  specificato che si appellerà “all’errata interpretazione nell’odinanza che vuole attribuire ai motori di ricerca la responsabilità del contenuto creato o ospitato da terzi che appare nei risultati di ricerca sul web”.

Nella nota, la compagnia del motore di ricerca ha voluto sottolineare anche un particolare di una certa rilevanza: le richieste di rimozione dei link pirata inviate a Yahoo! da parte della società produttrice del film non riportano nessuna indicazione riguardo agli URL dei collegamenti da rimuovere. L’operazione di filtraggio di link non segnalati con precisione costringerebbe i motori di ricerca a un monitoraggio costante dei contenuti del web. Una simile responsabilità secondo Yahoo! “non solo è in contrasto con la legge esistente e i principi riportati nella direttiva sull’ecommerce, ma può portare a gravi conseguenze restrittive sulla libera espressione di Internet”.

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