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Musica d'ambiente, la SIAE perde il mandato esclusivo

siaeIl Tribunale di Milano si è espresso in favore della start up Soundreef, aprendo alla libera concorrenza delle collecting society, in materia di raccolta e distribuzione di diritti d’autore musicali.

La musica d’ambiente, sottofondo musicale per centri commerciali e altri esercizi pubblici, non è obbligatoriamente vincolata all’intermediazione del soggetto unico SIAE.

Il Tribunale di Milano si è così pronunciato, rigettando le richieste inoltrate da un’artista e dalla radio “in-store” Ros&Ros, specializzata nella creazione di playlist per centri commerciali e annoverata fra i soggetti autorizzati da SIAE.

La causa legale era stata avviata nel tentativo di inibire le attività di Soundreef, una società di gestione collettiva inglese che distribuisce in Italia un repertorio di musica d’ambiente destinato agli esercizi commerciali.

I querelanti si erano appellati all’art.180 della legge 22 Aprile 1941 n. 633 sul diritto d’autore che attribuisce a SIAE un mandato esclusivo per la gestione dei diritti. Nel procedimento d’urgenza adottato, il Tribunale di Milano ha inteso far prevalere l’art.56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, in merito alla libera circolazione dei servizi, ritenendo non esistano sufficienti elementi per considerare la diffusione di musica da parte di Soundreef nel territorio italiano illecita, tantomeno che si possa affermare che la musica “gestita da Soundreef e da questa diffusa in Italia in centri commerciali e simili debba obbligatoriamente essere affidata all’intermediazione di SIAE. Una simile pretesa entrerebbe in conflitto con i principi del libero mercato in ambito comunitario e con i fondamentali principi della libera concorrenza”.

I Giudici hanno, inoltre, aggiunto che, dal momento che Soundreef è una società inglese, “non può dirsi che ricorra un obbligo per le collecting society europee di operare in Italia solo tramite accordi di reciprocità con la collecting society locale. Questa ipotesi si pone come facoltà rimessa alle parti, ma non come obbligo”.

Lo scontro tra Soundreef e, di fatto, la SIAE, era apparso inevitabile, poiché il meccanismo della start up permette di caricare gratuitamente tracce musicali di artisti che ne mantengono il 100% dei diritti di proprietà.

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inglese,!“non!può!dirsi!che!ricorra!un!obbligo!per!le!collecting!society!europee!di!operare!in!
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