La Commissione Europea vigilerà sugli sviluppi del regolamento italiano sul diritto d’autore in rete
Si è diffusa in rete la risposta del vice presidente della Commissione Europea, Neelie Kroes all’interrogazione del parlamentare europeo Sofia Alfano (Alde-IDV) a proposito della discussa nuova disciplina dell’Agcom in materia di diritto d’autore in rete.
Nel documento il vice presidente ricorda che “Le misure adottate dagli Stati membri relative all’accesso degli utenti o all’uso da parte loro di servizi e applicazioni attraverso le reti di comunicazione elettroniche devono rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, delle libertà fondamentali e dei principi generali del diritto comunitario. Tali misure possono essere imposte solo se sono appropriate, proporzionate e necessarie in una società democratica [...].”
Per quanto riguarda la nuova disciplina dell’Agcom “La Commissione ha rilevato le modifiche sostanziali dell’Agcom alla bozza di regolamento italiana sulla protezione del copyright sulle reti di comunicazione elettroniche [...] e seguirà con attenzione ogni ulteriore sviluppo”.
L’adozione definiva del regolamento Agcom in materia di diritto d’autore su Internet non avverrà prima di novembre. Lo ha annunciato questa mattina il Presidente dell’Agcom Corrado Calabrò, durante l’audizione alla Commissione Trasporti e Comunicazioni del Senato.
Il Presidente dell’Authority ha sottolineato che “la procedura prevista nel regolamento è “ipergarantista” ed è fondata sulla “primazia” dell’autorità giudiziaria che può essere investita della competenza in materia in qualunque momento della procedura, determinando in questo caso la sospensione del procedimento davanti all’Agcom”. Calabrò ha inoltre ribadito che “il regolamento prevede ampie eccezioni” tra cui “blog, siti aventi carattere informativo, di studio o ricerca, siti senza fini di lucro, siti che riproducano contenuti protetti da copyright parzialmente e senza conseguenze sul valore commerciale dell’opera”.
In conclusione il Presidente ha definito auspicabile “un intervento del Parlamento per raccordare in maniera piu’ efficace le norme esistenti ed, eventualmente, colmare il vuoto relativo all’intervento sui siti esteri”.
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato lo schema di regolamento sul diritto d’autore su internet, al centro del recente movimento di protesta.
Il regolamento è stato rielaborato allo scopo di eliminare alcune delle ambiguità alla base della maggioranza delle critiche dei commentatori. In particolare l’Authority ha sottolineato che le nuove regole non prevederanno la possibilità di inibire l’accesso a un sito web in seguito alla semplice segnalazione di violazioni del diritto d’autore.
Sono stati inoltre evidenziati i limiti del rapporto tra l’intervento amministrativo dell’Agcom e i preminenti poteri dell’Autorità giudiziaria.
La nuova procedura a tutela del diritto d’autore sui siti web si articolerà in due parti:
Nella prima fase, cosiddetta fase del notice and take down, il legittimo titolare dei diritti d’autore invia una richiesta di rimozione del materiale considerato come in violazione all’amministratore del sito web. Se quest’ultimo riconosce che i diritti del contenuto oggetto di segnalazione sono effettivamente riconducibili al segnalante può rimuovere spontaneamente il materiale entro 4 giorni dalla richiesta.
Qualora durante la prima fase sorgano problemi, le parti potranno rivolgersi all’Autorità, la quale, a seguito di un trasparente contraddittorio della durata di 10 giorni, potrà impartire nei successivi 20 giorni (prorogabili di altri 15) un ordine di rimozione selettiva dei contenuti illegali o, rispettivamente, di loro ripristino, a seconda di quale delle richieste rivoltegli risulti fondata.
Questa procedura è da considerarsi alternativa e non sostitutiva della via giudiziaria e si blocca in caso di ricorso al giudice di una delle parti.
Il nuovo regolamento dell’Agcom rispetta il principio del fair use e non si applica ai siti che non abbiano finalità commerciali o scopo di lucro, nè ai siti di carattere didattico o scientifico, nè nei casi di esercizio di diritto di cronaca, commento, critica o discussione.
Non riguarda in oltre i casi in cui la riproduzione parziale, per quantità e qualità, del contenuto rispetto all’opera integrale che non nuoccia alla sua valorizzazione commerciale.
L’autorità specifica che il provvedimento non si rivolge all’utente finale, né interviene sulle applicazioni peer-to-peer.
In seguito all’approazione il provvedimento viene ora sottoposto a consultazione pubblica, della durata di 60 giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, con l’obiettivo di acquisire proposte e osservazioni da parte dei soggetti interessati.
Sta crescendo in rete il movimento di protesta contro la delibera dell’Agcom (668/10/CONS) che consentirà, attraverso una procedura veloce e puramente amministrativa, la rimozione dei contenuti online considerati in violazione della legge sul diritto d’autore.
Il provvedimento, che sarà varato il 6 luglio, metterebbe l’Autorità in condizione di applicare sanzioni pecuniarie o il blocco dell’indirizzo IP per i siti web refrattari all’ordine di rimozione. Molti commentatori della rete hanno denunciato il fatto che, con il nuovo provvedimento, l’Agcom diventerà una sorta di “sceriffo della rete” che avrà il potere di rimuovere da internet qualunque contenuto segnalato come in violazione del copyright senza alcun coinvolgimento del sistema giudiziario.
Le manifestazioni di protesta contro il provvedimento hanno assunto forme differenti. Oltre l’intervento dei principali blogger italiani, sono comparse petizioni e video di denuncia. Ieri si è aggiunto anche l’intervento del gruppo hacker Anonymous che ha attaccato il sito dell’Agcom per denunciare il pericolo di censura e limitazione della libertà di internet in Italia.
In una nota resa pubblica lo stesso giorno, l’Agcom ha fatto sapere che “qualsiasi provvedimento in materia di tutela del copyright sarà adottato dopo un procedimento caratterizzato dalla più ampia e interattiva consultazione e dalla massima trasparenza e sarà aperto ai contributi costruttivi di chiunque persegua una linea di disponibilità al democratico confronto”.
La diffusione di dispositivi wireless di connessione a banda larga, dagli smartphone alle chiavette, ha portato in primo piano la necessità da parte degli Internet Service Provider (ISP) di ricorrere a tecniche di gestione razionale del traffico dati per far fronte ai problemi di congestione delle reti mobili.
Il livello di congestione delle reti è infatti in continuo aumento. Nel primo trimestre del 2010, il traffico dati 3G ha raggiunto un volume pari a 24.743 terabyte scambiati, registrando una variazione del 101% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Naturalmente, la quantità di banda utilizzata da ciascun utente varia in base ai diversi servizi fruiti sulla rete mobile. Tra le varie applicazioni, il file sharing con tecnologia peer-to-peer e le chiamate in tecnologia VoIP (Voice Over Internet Protocol), come ad esempio quelle effettuate con Skype, sono state individuate come le attività che richiedono il maggior dispendio di risorse di rete.
Per evitare la congestione, alcuni operatori mobili hanno quindi introdotto nuove tecniche volte a limitare l’accesso ai servizi di peer-to-peer e VoIP ai propri utenti, integrandone l’uso solo in determinati pacchetti a pagamento, mentre altri operatori consentono ancora il loro utilizzo libero. Queste diverse pratiche hanno modificato il tradizionale ecosistema della rete, creando di fatto accessi preferenziali alla banda e modificando le tradizionali modalità di interazione dei principali soggetti economici.
Su questi aspetti l’AGCOM, ha recentemente pubblicato un’indagine conoscitiva che, in linea con quanto già prodotto da altre Autorità nazionali di regolamentazione, analizza le questioni relative al traffic management dal punto di vista della tutela della concorrenza, dei principi di neutralità e libertà della rete e della tutela dei consumatori.
L’indagine dell’AGCOM è da qualche giorno sottoposta a consultazione pubblica allo scopo di ottenere ulteriori valutazioni e informazioni dagli stakeholder in merito alle nuove logiche tecniche e commerciali che incidono sul principio della neutralità della rete, sull’assetto concorrenziale del settore, sulle garanzie a tutela dei consumatori e, più in generale, sulle eventuali future azioni regolamentari.
Tra gli aspetti già emersi come prioritari all’interno del dibattito internazionale ci sono la trasparenza informativa e la definizione degli strumenti a tutela del consumatore, il quale deve poter operare una scelta pienamente consapevole nella fruizione dei servizi di mobile VoIP e di mobile p2p e, in generale, dei nuovi servizi dati in mobilità.
Anche sul fronte degli operatori sono tuttavia emersi profili potenzialmente critici sul versante Voip. Il mobile VoIP, infatti, utilizza il protocollo Internet, che consente di effettuare chiamate vocali attraverso terminali sui quali sia installato un software fornito dagli operatori di rete (c.d. VoIP managed) oppure da content provider indipendenti (c.d. VoIP unmanaged), come il già citato Skype. L’ingresso di content provider terzi, tuttavia, rischia di incidere negativamente sui ricavi degli operatori in quanto la disponibilità di servizi di mobile VoIP consente all’utente finale di sostituire i tradizionali servizi voce/sms con le reti dati.
Attraverso la consultazione pubblica, l’AGCOM mira ad individuare le forme e le modalità che l’azione regolamentare può assumere, in conformità dei principi di adeguatezza, necessarietà e stretta proporzionalità dell’intervento rispetto alle finalità perseguite.
Le delibere dell’Agcom sul regolamento dei servizi audiovisivi e radiofonici online, pubblicate negli ultimi giorni del 2010, sono state accolte in rete con una certa perplessità.
L’aspetto del regolamento più criticato riguarda l’equiparazione di siti come YouTube alle reti televisive tradizionali. La disciplina dell’Agcom si applica infatti a tutti i servizi commerciali di media audiovisivi online che superino i centomila euro di ricavi annui “derivanti da pubblicità, televendite, sponsorizzazioni, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento”.
Tra questi, i siti che offrono contenuti generati dagli utenti (UGC) sono inclusi nell’ambito del regolamento dell’Agcom “nel caso in cui sussistano, in capo ai soggetti che provvedono all’aggregazione dei contenuti medesimi, sia la responsabilità editoriale, in qualsiasi modo esercitata, sia uno sfruttamento economico”.
Secondo quanto si legge nella seconda delibera dell’Agcom, il concetto di “responsabilità editoriale” include anche il servizio di catalogazione dei video disponibili operata dall’aggregatore dei contenuti generati dagli utenti. Anche la semplice indicizzazione automatica del materiale audiovisivo rientra nella definizione.
Il regolamento esclude quindi le piccole WebTV e i videoblog amatoriali, ma non i portali video come YouTube, Vimeo, Daily Motion, ecc. che ora dovranno assolvere gli stessi obblighi di legge dei canali televisivi, tra cui la responsabilità diretta sui materiali audiovisivi trasmessi.
Tra i nuovi oneri per i maggiori siti di contenuti audiovisivi ci saranno quindi l’obbligo di rettifica entro 48 ore, la tutela dei minori e la responsabilità sulle infrazioni del diritto d’autore.
Secondo molti commentatori, il concetto di responsabilità editoriale d’ora in avanti sarà decisivo in tutti i processi dove broadcaster e detentori di proprietà intellettuali chiedono risarcimenti e rimozione di materiale ai siti di condivisione di videoclip.
Alcuni analisti hanno anche sollevato la questione della difficile applicazione di norme tradizionalemente televisive, come l’istituzione di fasce orarie protette per la tutela dei minori.
Resta anche in dubbio l’effettiva applicabilità del regolamento dell’Agcom ai siti che svolgono la loro attività nei paesi dello Spazio Economico Europeo. La delibera infatti riporta esplicitamente che la richiesta di autorizzazione all’Autorità italiana non è necessaria qualora i soggetti economici abbiano già ottenuto un’autorizzazione dal loro paese d’origine.
Il Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato all’unanimità un pacchetto di iniziative concernenti l’esercizio delle competenze in materia di tutela del diritto d’autore, che passa ora alla consultazione pubblica.
La nuova bozza, recentemente pubblicata da il Sole 24Ore, concentra i provvedimenti per la protezione del copyright contro i siti che diffondono illegalmente i file musicali e audiovisivi protetti da diritto d’autore, anche attraverso la sola indicizzazione di link ad altri siti.
L’attività di contrasto alla pirateria si sposta quindi dal monitoraggio dell’attività degli utenti al controllo sui siti che contribuiscono a diffondere file illegali, in particolare in attività quali “la ritrasmissione su internet di contenuti audiovisivi premium in tecnologia live streaming senza detenerne i diritti; la messa a disposizione su internet – non autorizzata – di opere cinematografiche in tecnologia streaming; l’indicizzazione di file audiovisivi, sonori e di testo protetti da copyright intesa ad agevolarne la diffusione gratuita tra gli utenti di internet senza il consenso dei titolari di diritti”.
Nel nuovo regolamento la procedura che impone ai siti di rimuovere i contenuti pirata è più complessa.
Se un sito non adempie entro 48 ore alla richiesta di rimozione di un contenuto segnalato come in violazione del diritto d’autore, il titolare del diritto può rivolgersi all’Autorità, che procede all’apertura di un contraddittorio con le parti. Dopo i primi accertamenti, l’Autorità può adottare un provvedimento in cui ordina al sito di rimuovere il materiale. Da quel momento la rimozione deve essere attuata entro cinque giorni, passati i quali il proprietario del sito potrà incorrere in sanzioni pecuniarie anche di notevole entità.
Secondo l’Autorità, la procedura della rimozione selettiva sè particolarmente appropriata nei casi in cui non tutti i contenuti del sito web violino il diritto d’autore e siano collocati sul territorio italiano.
Nel caso di siti che abbiano il solo fine di diffusione di contenuti illeciti o i cui server siano localizzati fuori dai confini nazionali, l’Autorità ipotizza due ipotesi alternative per le quali chiede il parere degli operatori: la predisposizione di una lista di siti illegali da mettere a disposizione degli internet service provider o, in casi estremi e previo contraddittorio, l’inibizione del nome di dominio del sito web.
Nei giorni scorsi nell’attesa della valutazione del consiglio dell’Agcom, sono apparse in rete diverse opinioni di esperti, anche di vedute opposte, che hanno espresso una certa perplessità riguardo al nuovo testo. Tra questi segnaliamo, sul blog di Vittorio Zambardino, il dibattito fra Nicola D’angelo, consigliere Agcom, e Enzo Mazza, presidente della Fimi (Federazione Industria Musicale Italiana).
Le recenti notizie internazionali sono chiare nel delineare il quadro di un’Europa che, tra critiche e proteste, cerca di trovare una soluzione efficace per la lotta alla pirateria e la tutela del diritto d’autore in rete.
L’Italia, fino ad ora, non è stata ancora investita da un provvedimento che, come la HADOPI francese o l’ultimo emendamento al Digital Economy Bill britannico, coinvolga direttamente gli utenti che sono sospettati di violazione di copyright. La situazione è però destinata a mutare, questo sembra emergere dall‘indagine conoscitiva sul diritto d’autore in Internet recentemente presentata dall’Agcom. A beneficio di una semplificazione per chi voglia orientarsi tra i possibili provvedimenti, riassumiamo qui i punti salienti del capitolo sulle “Possibili azioni a tutela del diritto d’autore da parte dell’Autorità”.
L’Agcom è nel nostro paese l’organo deputato all’attività di vigilanza a tutela del diritto d’autore in rete e svolge il suo ruolo attraverso azioni di prevenzione e accertamento degli illeciti. Ruolo centrale nella definizione delle possibili misure che l’Autorità può adottare è quello degli Internet Service Provider, in quanto detentori delle informazioni sul traffico degli utenti. Nonostante il quadro comunitario li esima da un generale obbligo di monitoraggio, secondo l’Agcom è possibile comunque ricavare i parametri di legittimità per attribuire agli ISP particolari doveri di sorveglianza, preceduti da analisi volte a stabilire come tali obblighi possano effettivamente garantire una riduzione della pirateria. Si delinea quindi la possibilità di imporre agli ISP un obbligo di sorveglianza finalizzato a comunicare periodicamente all’Autorità dati sul traffico Internet (in forma anonima ed aggregati per servizio, p2p, streaming, etc.), nel rispetto della normativa a tutela della privacy e nella salvaguardia del principio della neutralità della rete.
L’’Autorità si propone inoltre di istituire un dialogo fra tutti i portatori d’interessi (titolari dei diritti, gestori collettivi degli stessi, distributori di contenuti, fornitori di accesso ad Internet, associazioni dei consumatori, etc.), per trovare una soluzione che possa soddisfare i diritti di tutti, dato che l’approccio fondato su meri divieti e sanzioni si è rivelato fino ad oggi poco efficace a garantire una giusta tutela degli autori e degli utenti. L’Agcom si propone quindi di:
A) promuovere la cultura dell’accesso legale ai contenuti digitali attraverso una campagna di informazione intesa a rendere gli utenti più consapevoli della normativa a tutela del diritto d’autore e dei rischi generati dalla pirateria.
B) individuare modelli in grado di garantire un’equa remunerazione per gli aventi diritto ed un accesso ai contenuti il più ampio possibile per gli utenti.
La prima ipotesi di modello si fonda sul ricorso alla fiscalità generale, che garantisce la remunerazione degli autori attraverso la leva fiscale, come già avviene per la remunerazione dei titolari dei diritti per il prestito da parte delle biblioteche e discoteche dello Stato.
Una seconda modalità riguarda l’introduzione di una tassa di scopo (a carico degli abbonati ad internet o degli ISP) destinata ad attribuire un equo compenso ai titolari dei diritti su opere accessibili alla collettività per finalità non commerciali. Si tratterebbe di un pagamento sul peer-to-peer (P2P) basato sull’idea che per gli utenti potrebbe convenire acquistare un account “munito di licenza” in cambio di un aumento delle tariffe (ad es. 1 euro) con l’immunità, però, dal rischio di essere colpiti da sanzioni per violazione del copyright attraverso il P2P.
In alternativa si valuta un incremento tariffario generalizzato su tutti i contratti. I soldi derivanti dall’aumento confluirebbero in un apposito Fondo finalizzato a sostenere l’industria, in cambio di una liberalizzazione dell’accesso ai contenuti protetti. Questo sistema imporrebbe però l’aumento delle tariffa anche agli utenti che non praticano download. Gli ISP dovrebbero quindi offrire al pubblico anche la possibilità di una connessione adatta al solo traffico “standard” (web e posta elettronica), meno cara delle altre (in quanto utilizza in modo limitato le infrastrutture dell’operatore).
Un terzo modello fa perno sull’adozione di licenze che autorizzino le attività di file sharing. In particolare, si discute sull’obbligo per i gestori di diritti collettivi a rinunciare alla riserva sui diritti di utilizzazione delle opere, e a negoziare il corrispettivo richiesto per l’accesso alle opere mediante file sharing. Verrebbe così imposta una liberalizzazione dei sistemi di licenze collettive.
Tuttavia alcuni studiosi ritengono che queste ipotesi siano in contrasto con il diritto esclusivo di messa a disposizione del pubblico dell’opera che compete al solo autore.
In alternativa, si pensa a un sistema denominato “licenza collettiva estesa”, in virtù del quale gli enti di gestione collettiva (siae, imaie, scf) negoziano per conto degli aventi diritto (gli artisti associati) la licenza con gli operatori che veicoleranno i contenuti digitali su Internet. Il contenuto pattuito per il contratto di licenza sarà poi offerto dagli operatori ai singoli licenziatari (gli utenti). Una volta concluso l’accordo collettivo, la licenza dovrebbe essere estesa ex lege alle opere di titolari dei diritti non iscritti all’ente di gestione collettiva partecipante all’accordo (come previsto, ad esempio, per i contratti collettivi stipulati dai sindacati). Questo approccio fa riferimento al modello utilizzato per i diritti musicali alle radio, diritti che vengono concessi dietro pagamento di una quota generale da parte delle emittenti. Secondo gli studiosi, la tecnica della licenza collettiva estesa può essere presa in considerazione come valida soluzione, in quanto non incide sulla natura (esclusiva) del diritto, consistendo in una modalità di gestione delle utilizzazioni, liberamente negoziabili. Anche a tale soluzione potrebbe eventualmente accompagnarsi l’obbligo per gli ISP di aggiungere l’offerta di connessioni alla banda larga adatte al solo traffico “standard” (che esclude, quindi, il P2P).
C) Identificare le misure più adeguate per prevenire e contrastare azioni illegali. In questo caso è necessario l’Autorità assuma un ruolo di impulso alla rimozione dei contenuti illeciti. In particolare, si propone un protocollo d’intesa con gli ISP e le società di gestione collettiva dei diritti d’autore, in base al quale i titolari dei diritti potranno segnalare all’Autorità la presenza non autorizzata di contenuti protetti sul server di un ISP, ovvero su un sito web da questi ospitato. Dopo verifiche svolte dall’Autorità, questa potrà ordinare all’ISP la rimozione dei contenuti stessi (notificando l’intervento ai titolari dei diritti e alla SIAE). Su questa ultima misura proposta, l’attività potrebbe essere svolta sulla base delle competenze in materia di risoluzione delle controversie utenti-gestori già previste dalla legge n. 249/97dall’Autorità, anche senza la necessità di ricorrere alla sottoscrizione di un protocollo di intesa con gli ISP e la SIAE. In tal caso, l’Autorità dovrebbe adottare una procedura ad hoc per lo svolgimento dell’attività descritta.
Le recenti notizie internazionali sono chiare nel delineare il quadro di un’Europa che, tra critiche e proteste, cerca di trovare una soluzione efficace per la lotta alla pirateria e la tutela del diritto d’autore in rete.
L’Italia, fino ad ora, non è stata ancora investita da un provvedimento che, come la HADOPI francese o l’ultimo emendamento al Digital Economy Bill britannico, colpisca direttamente gli utenti che sono sospettati di violazione di copyright. La situazione è però destinata a mutare, questo sembra emergere dall’indagine conoscitiva sul diritto d’autore in Internet recentemente presentata dall’Agcom.
A beneficio di una semplificazione per chi voglia orientarsi tra i possibili provvedimenti presi in esame, riassumiamo qui i punti salienti del capitolo sulle “Possibili azioni a tutela del diritto d’autore da parte dell’Autorità”.
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è nel nostro paese l’organo deputato all’attività di vigilanza a tutela del diritto d’autore in rete e svolge il suo ruolo attraverso azioni di prevenzione e di accertamento degli illeciti. Nel far ciò deve però rispettare vincoli tecnici e giuridici che vedono, da una parte, il richiamo alle direttive comunitarie (che escludono la possibilità di imporre obblighi di monitoraggio in capo agli ISP, se non a determinate condizioni) e, dall’altra, l’obbligo di rispettare la privacy, il diritto di accesso ad Internet e alla cultura degli utenti e il principio di una rete neutrale, tutelando però anche il diritto alla libertà di espressione ed a ricevere un’equa remunerazione da parte degli autori.
Ruolo centrale nella definizione delle possibili misure che l’Autorità può adottare è quello degli ISP, in quanto detentori delle informazioni sul traffico degli utenti.
Nonostante il quadro comunitario li esima da un generale obbligo di monitoraggio, secondo l’Agcom è possibile comunque ricavare i parametri di legittimità per attribuire agli ISP particolari doveri di sorveglianza, preceduti da analisi volte a stabilire come tali obblighi possano effettivamente garantire una riduzione della pirateria, attraverso indagini che quantifichino il fenomeno, in base alle quali sarà possibile stabilire misure adeguate a tutela del diritto d’autore.
Si delinea quindi la possibilità di imporre agli Internet Service Provider un obbligo di sorveglianza finalizzato a comunicare periodicamente all’Autorità dati sul traffico Internet (in forma anonima ed aggregati per servizio – peer-to peer, streaming, etc.), nel rispetto della normativa a tutela della privacy e nella salvaguardia del principio della neutralità della rete. Quest’obbligo, che potrebbe anche prendere la forma di una cooperazione spontanea, sarebbe comunque accompagnato da una comunicazione agli utenti sull’attività di sorveglianza del traffico da parte degli fornitori di connettività.
L’’Autorità si propone inoltre di istituire un dialogo fra tutti i portatori d’interessi rilevanti in materia (titolari dei diritti, gestori collettivi degli stessi, distributori di contenuti, fornitori di accesso ad Internet, associazioni dei consumatori, etc.), al fine di individuare una soluzione che possa venire incontro agli interessi di tutti. Tale necessità è evidenziata dal fatto che l’approccio fondato su meri divieti e sanzioni per la repressione delle violazioni del diritto d’autore si è rivelato fino ad oggi poco efficace a garantire una giusta tutela degli autori e degli utenti.
L’Autorità si propone quindi di:
a) promuovere la cultura dell’accesso legale ai contenuti digitali attraverso una campagna di informazione intesa a rendere gli utenti più consapevoli della normativa a tutela del diritto d’autore e dei rischi generati dalla pirateria.
b) individuare modelli in grado di garantire un’equa remunerazione per tutti gli attori della filiera ed un accesso ai contenuti il più ampio possibile per gli utenti attraverso un dibattito con tutti gli attori della filiera per ripensare in modo unitario ad un impianto normativo più attuale che riformi la legge 633 del 1941 e tuteli il diritto d’autore in senso organico per il settore delle comunicazioni elettroniche.
Nel corso degli ultimi anni il dibattito si è concentrato su alcune ipotesi.
-La prima si fonda sul ricorso alla fiscalità generale, che garantisce la remunerazione degli autori attraverso la leva fiscale. A questo modello si ispira, ad esempio, il sistema previsto dalla L. 286/2006 art. 2, comma 132, ai fini della remunerazione dei titolari dei diritti per il prestito da parte delle biblioteche e discoteche dello Stato.
- Una seconda modalità riguarda l’introduzione di una tassa di scopo (a carico degli abbonati ad internet o degli ISP) destinata ad attribuire un equo compenso ai titolari dei diritti su opere accessibili alla collettività per finalità non commerciali. A questa soluzione fanno riferimento le proposte sulla possibilità di introdurre un pagamento sul peer-to-peer (P2P), obbligando gli ISP a modificare i contratti con gli utenti. La proposta, elaborata a partire dal 2003, si fonda sull’idea che, per agli utenti potrebbe convenire acquistare un account “munito di licenza” in cambio di un aumento delle tariffe (ad es. 1 euro) con l’immunità, però, dal rischio di essere colpiti da sanzioni per violazione del copyright attraverso il P2P. ACCOUNT CON IMMUNITA’.
In alternativa si valuta un incremento tariffario generalizzato su tutti i contratti, sul modello delle licenze estese che si utilizzano per le emittenti radio. I soldi derivanti dall’aumento dell’abbonamento confluirebbero in un apposito Fondo finalizzato a sostenere l’industria, in cambio di una liberalizzazione dell’accesso ai contenuti protetti. Questo sistema non selettivo di tariffazione presenta l’inconveniente di imporre l’aumento delle tariffa anche agli utenti che non praticano download. L’ostacolo potrebbe essere risolto con l’obbligo per gli ISP dell’offerta al pubblico di una connessione adatta al solo traffico “standard” (web e posta elettronica), meno cara delle altre (in quanto utilizza in modo limitato le infrastrutture dell’operatore), che porterebbe un risparmio a quelle famiglie volutamente non interessate ad utilizzare applicazioni P2P.
- Un terzo modello fa perno sull’adozione di modifiche alle discipline vigenti in materia di licenze, al fine di indurre gli enti di gestione collettiva dei diritti ad autorizzare le attività di file sharing.
In particolare, si discute sull’adozione di una licenza obbligatoria, nel senso che i gestori collettivi potrebbero essere obbligati a rinunciare alla riserva sui diritti di utilizzazione delle opere, e a negoziare il corrispettivo richiesto per l’accesso alle opere mediante file sharing. In altri termini, verrebbe imposta una liberalizzazione dei sistemi di licenze collettive.
Tuttavia alcuni studiosi ritengono che le ipotesi citate non sarebbero applicabili, perché in contrasto con il diritto esclusivo di messa a disposizione del pubblico dell’opera che compete al solo autore.
In alternativa, si discute di un sistema di adesione volontaria denominato “licenza collettiva estesa”, in virtù del quale gli enti di gestione collettiva (siae, imaie, scf) negoziano per conto degli aventi diritto (gli artisti associati) la licenza con gli operatori che veicoleranno i contenuti digitali su Internet. Il contenuto pattuito per il contratto di licenza sarà poi offerto ai singoli licenziatari (gli utenti). Perché il sistema funzioni, è pertanto necessario offrire adeguati incentivi a questi ultimi per garantire un’ampia adesione degli autori. Una volta concluso l’accordo collettivo, la licenza dovrebbe essere estesa ex lege alle opere di titolari dei diritti non iscritti all’ente di gestione collettiva partecipante all’accordo (come previsto, ad esempio, per i contratti collettivi stipulati dai sindacati).
Questo approccio fa riferimento al modello di licenza cd. estesa, che è utilizzato per i diritti musicali alle stazioni radiofoniche, diritti che vengono concessi dietro pagamento di una quota da parte delle emittenti in maniera non discriminatoria. I vantaggi legati ad un simile approccio risiedono nel fatto che l’adozione delle licenze estese ha come presupposto l’associazione volontaria tra le società che attualmente gestiscono i diritti collettivi, e lascia liberi i titolari dei diritti di pattuire il compenso adeguato per la remunerazione delle opere.
Secondo gli studiosi, la tecnica della licenza collettiva estesa può essere presa in considerazione come valida soluzione, in quanto non incide sulla natura (esclusiva) del diritto, consistendo in una modalità di gestione delle utilizzazioni, liberamente negoziabili. Anche a tale soluzione potrebbe eventualmente accompagnarsi l’obbligo per gli ISP di aggiungere l’offerta di connessioni alla banda larga adatte al solo traffico “standard” (che esclude, quindi, il P2P).
c) identificare le misure più adeguate per prevenire e contrastare azioni illegali.
l’Autorità assuma un ruolo di impulso alla rimozione dei contenuti illeciti. In particolare, si propone un protocollo d’intesa con gli ISP e le società di gestione collettiva dei diritti d’autore, in base al quale i titolari dei diritti potranno segnalare all’Autorità la presenza non autorizzata di contenuti protetti sul server di un ISP, ovvero su un sito web da questi ospitato. Dopo verifiche svolte dall’Autorità, questa potrà ordinare all’ISP la rimozione dei contenuti stessi (notificando l’intervento ai titolari dei diritti e alla SIAE). Su questa ultima misura proposta, l’attività potrebbe essere svolta sulla base delle competenze in materia di risoluzione delle controversie utenti-gestori già previste dalla legge n. 249/97dall’Autorità, anche senza la necessità di ricorrere alla sottoscrizione di un protocollo di intesa con gli ISP e la SIAE. In tal caso, l’Autorità dovrebbe adottare una procedura ad hoc per lo svolgimento dell’attività descritta.
Questa settimana il Consiglio dei Ministri ha definitivamente approvato lo schema di decreto che recepisce la Direttiva Europea in materia di audiovisivi, ormai noto come “decreto Romani”, dal nome del vice ministro allo Sviluppo Economico.
L’approvazione giunge in seguito ad alcune modifiche allo schema volte a migliorare la definizione di servizio audiovisivo su internet, in risposta alle numerose critiche comparse fuori e dentro la rete dopo la prima stesura del documento.
In particolare, come si legge in una nota del Ministero, nel rinnovato schema di decreto viene chiarito a quali servizi audiovisivi deve essere applicata la disciplina prevista dalla Direttiva, con un elenco dettagliato delle attività escluse (tra cui i siti Internet tradizionali, come i blog, i motori di ricerca, versioni elettroniche di quotidiani e riviste, giochi on line).
In secondo luogo, a chi contestava al decreto la volontà di burocratizzare e censurare i servizi audiovisivi su Internet attraverso certificati di autorizzazione e controlli preventivi, il Ministero risponde che l’autorizzazione necessaria per i servizi di video a richiesta non comporta una valutazione preventiva sui contenuti diffusi, ma solo una necessità di mera individuazione del soggetto che la richiede con una semplice dichiarazione di inizio attività.
Nessuna specificazione o modifica, invece, per quanto riguarda il ruolo dell’Agcom, che rimane l’autorità incaricata di vigilare sui contenuti per la protezione del diritto d’autore in rete. A questo compito viene però aggiunto quello della tutela dei minori su internet, soprattutto per quanto riguarda la pornografia.
I commentatori che avevano duramente criticato il primo schema di decreto hanno comunque accolto con delusione i cambiamenti apportati. Si continua a contestare la richiesta di autorizzazione e il ruolo di guardiano dell’Agcom, ma soprattutto desta sempre perplessità l’art.4, dove si legge che, nell’esclusione dalla definizione di servizio audiovisivo, rientrano in generale: i servizi prestati nell’esercizio di attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva. Permangono quindi dubbi su casi come quello di un fornitore di video amatoriali che utilizzi gli Ads di Google o quello di un piccolo videoblog che, catturando l’attenzione di un po’ di pubblico, possa in qualche modo “entrare in competizione” con la televisione.
