Direttore Scientifico: Prof.ssa Avv. Giusella Finocchiaro
Curatrice Editoriale: Dott. Giulia Giapponesi

acta_150pxIl lungo negoziato del Trattato Internazionale Anti Contraffazione (ACTA) sembra aver trovato un punto di arrivo nella firma da parte dei rappresentati dell’Unione Europea, posta in calce al documento durante la cerimonia di sottoscrizione tenutasi a Tokyo lo scorso 26 gennaio.

La versione finale del trattato, che segue una lunga serie di bozze “segrete” circolate in rete grazie a siti come Wikileaks, presenta ancora la maggioranza dei punti che sono stati oggetto delle critiche del mondo accademico internazionale, delle proteste delle associazioni per la difesa dei diritti digitali, nonché dal parere negativo della Direzione Generale per le Politiche Esterne del Parlamento Europeo.

Presentato inizialmente come una proposta per coordinare l’applicazione delle direttive doganali contro la contraffazione, l’ACTA si è nel tempo tramutato in una regolamentazione mondiale della proprietà intellettuale che, sul versante digitale, definisce disposizioni comuni per la repressione delle violazioni del copyright favorendo l’intervento diretto dei detentori di diritti nei casi di sospetta violazione.

Il processo di negoziazione è stato condotto a porte chiuse in assenza di un aperto dibattito democratico e ha coinvolto i rappresentanti di 39 paesi (tra cui i 27 dell’Unione europea) nella produzione di una serie di norme che dovranno ora essere ratificate dai vari stati.

Come già ipotizzato in altre proposte di legge fortemente contestate quali il SOPA e il “nostro” emendamento FAVA,  anche l’ACTA (art. 27.3) prescrive una “collaborazione” tra governi e detentori di diritti d’autore che, secondo gli oppositori al trattato, lascerebbe la porta aperta a disposizioni di tipo “extra-giudiziale” o “alternative ai tribunali”. Ciò significa che l’attività delle forze dell’ordine (sorveglianza e raccolta di testimonianze) e le sanzioni potrebbero raggiungere i privati cittadini scavalcando l’autorità giudiziaria.

Molta preoccupazione è stata espressa in particolare sul versante della privacy.  L’art. 27.4 dell’ACTA prescrive infatti che i detentori di diritti possano avere la facoltà di ottenere dagli ISP informazioni private relative agli utenti, senza la previa specifica autorizzazione di un giudice.

Dal punto di vista delle sanzioni pecuniarie, le critiche si concentrano sull’inclusione del parametro dei “profitti perduti” (art.9) per la stima del risarcimento danni in seguito a violazione del copyright. Secondo questo metodo, ad ogni file copiato illegalmente corrisponderebbe un mancato prodotto vanduto da parte dell’industria. Tuttavia secondo le crtitiche tale correlazione non sarebbe supportata da alcuna evidenza, non essendo dato sapere se l’utente del prodotto “piratato” avrebbe ugualmente effettuato l’acquisto del bene ai normali prezzi di mercato.

Per quanto riguarda le sanzioni penali, invece, i commentatori hanno evidenziato che l’ACTA (l’art. 23.4) lascia aperta la possibilità che la correità nella violazione del diritto d’autore sia attribuita agli intermediari tecnologici, come gli ISP e gli hosting service provider, spingendoli così ad assecondare prontamente le richieste dei detentori dei diritti per evitare eventuali implicazioni. La correità inoltre potrebbe essere attribuita anche a terze parti, colpevoli magari di aver semplicemente “linkato” o indicizzato un contenuto ritenuto in violazione.

Il Trattato Anti-Contraffazione dovrà ora passare il vaglio delle varie commissioni prima di arrivare alla votazione plenaria del Parlamento Europeo, attesa non prima di giugno.

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account-premium-megaupload-fileserve-hotfile-gratis-freeUna recente operazione dell’FBI, in collaborazione con forze dell’ordine internazionali, ha portato alla chiusura del potrtale Megaupload.com e all’arresto di 7 persone accusate di aver gestito un’organizzazione criminale internazionale responsabile di aver distribuito illegalmente in tutto in mondo un’enorme quantità di materiale protetto da copyright attraverso il sito di condivisione file Megaupload.com e altri siti ad esso collegati.

La notizia, annunciata dall’FBI e dal Dipartimento di Giustizia americano, ha fatto in poche ore il giro del web grazie ad un tam-tam mediatico senza precedenti. Il portale Megaupload gode infatti di una straordinaria popolarità tra gli utenti della rete, tanto da essere stato annoverato fra i siti più conosciuti al mondo. Il Dipartimento di Giustizia ha annunciato che si tratta della più grande operazione contro la pirateria mai portata a termine dagli Stati Uniti. Secondo le stime degli inqirenti, Megaupload.com aveva accumulato dalla sua fondazione nel 2005 un profitto di oltre 175 milioni di dollari, in gran parte provenienti da guadagni su materiale protetto da copyright pubblicato illegalmente.

Le operazioni di arresto e la chiusura del portale sono state intraprese dopo la condanna emessa il 5 gennaio scorso dal Gran Giurì del Distretto della Virginia per associazione a delinquere in crimine organizzato, associazione a delinquere per violazioni del copyright, riciclaggio di denaro e violazione del diritto d’autore, contro le due società responsabili, la Megaupload Limited e la Vestor Limited, e le 7 persone al loro vertice, tra cui i fondatori, conosciuti come Kim Dotcom e Mathias Ortman.

Dotcom e Ortman, insieme al capo del marketing di Megaupload Finn Batao e al programmatore Bram van der Kolk, sono stati arrestati in Nuova Zelanda e sono ora in custodia cautelare. Altri tre collaboratori, tra cui il graphic designer del sito, sono stati arrestati in Europa nei loro paesi di residenza. L’operazione di cattura internazionale ha coinvolto oltre l’FBI e il Dipartimento di giustizia americano anche le forze dell’ordine di Nuova Zelanda, Germania, Regno Unito, Olanda, Hong Kong, Australia, Canada e Filippine.

La chiusura del portale e l’arresto dei suoi titolari ha creato grande sconcerto in rete. A pochi minuti dalla diffusione della notizia, l’hashtag #megaupload era già al primo posto dei topic più discussi di Twitter, dove per ore si sono succeduti messaggi di protesta contro l’azione dell’FBI. Tra questi anche i messaggi di molti utenti di Megaupload che lamentavano la chiusura forzata del loro account, dove avevano archiviato materiale – legale – personale.

La protesta non si è limitata a Twitter. Sui siti delle principali associazioni per la salvaguarda dei diritti dei cittadini della rete si è levata la protesta a favore della libertà di espressione e contro l’attribuzione di responsabilità al provider di servizi, mentre sui social network molti commenti denunciavano la sproporzione tra le pene previste per  i gestori di Megaupload e quelle, ad esempio, riservati ai condannati per crimini violenti.

L’operazione dell’FBI non è certo passata inosservata agli hacker di Anonymous. Il gruppo ha risposto alla chiusura di Megaupload con un immane attacco DoS ai principali siti istuzionali americani tra cui quello del Dipartimento di Giustizia e dell’FBI, oltre che ai siti delle grandi compagni dell’Entertainment e delle più attive organizzazioni a favore del copyright come la RIIA (Record Industry Association of America) e la MPAA (Motion Picture Association of America).

L’azione degli hacker è stata, come di consueto, accompagnata da un annuncio su pastebin dove viene esplicitata la correlazione tra la chiusura di Megaupload e l’attacco ai siti americani. L’annuncio è correlato dalla diffusione dei dati personali dei principali esponenti del RIIA.

La portata delle azioni intraprese sia dall’FBI che dagli hacker ha portato molti commentatori a parlare di “prima guerra digitale”. In molti si sono chiesti se non ci sia una correlazione diretta tra questi fatti e la protesta contro il SOPA e il PIPA, di cui abbiamo recentemente parlato.

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posted by Giulia Giapponesi on gennaio 17, 2012

Miscellanee

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L’interesse internazionale è puntato sul movimento di protesta sul web nei confronti dello Stop Online Piracy Act (SOPA), la proposta di legge americana che amplia i poteri delle forze dell’ordine e dei proprietari di diritti intelletttuali nella lotta al traffico illegale di materiale protetto da copyright.

Se il SOPA dovesse diventare legge, il Dipartimento di Giustizia americano o i detentori di diritti avrebbero facoltà di chiedere ad un giudice di ordinare il blocco immediato da parte degli Internet service provider dei siti ritenuti in violazione di copyright, il blocco dei servizi di pagamento e dei servizi pubblicitari connessi a tali siti e il blocco della loro indicizzazione da parte dei motori di ricerca.

I siti raggiunti dall’ordinanza del giudice avrebbero cinque giorni di tempo per presentare ricorso, una procedura che non ostacolerebbe comunque il blocco dei finanziamenti e dei contenuti del sito, che avverrebbe quindi in forma preventiva. I detentori di diritti sarebbero comunque ritenuti responsabili qualora si dimostrasse la loro malafede nella procedura di richiesta di blocco nei confronti di un sito che agisce nella legalità.

La proposta di legge prevede inoltre che lo streaming illegale di opere protette da copyright diventi un reato penale, punibile con una pena massima di cinque anni di reclusione. Garantirebbe invece l’immunità agli Internet Service Provider che si impegnassero di propria iniziativa a bloccare i siti sospettati di infrazione del copyright.

Il SOPA è attualmente al vaglio della Commissione Giudiziaria della Camera. La Commissione Giudiziaria del Senato sta invece valutando il Protect IP Act (PIPA), una proposta di legge dai contenuti del tutto simili a quelli del SOPA.

Le proteste contro il SOPA e il PIPA sono giunte da giuristi, accademici, dalle aziende di Silicon Valley e dai gruppi impegnati nella difesa dei diritti civili dei cittadini della rete. Alle proposte di legge viene infatti contestata la minaccia al libero scambio di informazioni su Internet. La possibilità di far oscurare qualunque sito a discrezione del Dipartimento di Giustizia o delle compagnie dell’Entertainment viene definita come un attacco alla libertà di espressione.

Le critiche al SOPA riguardano anche un certo grado di ambiguità che pare essere contenuto nella proposta normativa. Non è infatti chiaro se i portali che ospitano contenuti generati dagli utenti siano considerati responsabili per il materiale eventualmente illecito che potrebbe venire segnalato e possano venire di conseguenza oscurati.

Com’è stato ampiamente riportato, anche la Casa Bianca si è pronunciata contro le due proposte di legge. Nonostante sia del tutto favorevole alla lotta contro la piaga della pirateria l’amministrazione Obama non può sostenere un tentativo di legislazione che riduce la libertà di espressione, aumenta i rischi di attacchi alla cybersecurity e mina le dinamiche innovative della rete globale, ha sostenuto un portavoce.

Il movimento contro SOPA ha recentemente preso una forma attiva quando Sue Gardner, Direttrice Esecutiva di Wikimedia Foundation, ha annunciato che il 18 gennaio 2012 Wikipedia in lingua inglese verrà oscurata per 24 ore in segno di protesta. La decisione ricalca l’azione già intrapresa da Wikipedia Italia in occasione del vaglio del cosiddetto DDL Intercettazioni, che sanciva l’obbligo di rettifica per i siti web. L’oscuramento dell’intera Enciclopedia in lingua inglese avrà senz’altro un impatto maggiore ed è considerata un’azione senza precedenti.

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Molti quotidiani internazionali hanno riportato in questi giorni la notizia della sentenza di condanna per infrazione di copyright al pittore e fotografo statunitense Richard Prince.

L’artista, molto noto nel mondo dell’arte contemporanea, ha guadagnato fama internazionale grazie alle sue opere di “appropriation art“, lavori nei quali era solito riproporre opere di altri autori modificate con interventi personali.

Nonostante la nuova definizione, si tratta di una pratica da tempo conosciuta in ambito artistico. Solo nell’ultimo secolo, infatti, sono state prodotte una quantità di opere d’arte originali che in qualche modo inglobano o rielaborano immagini prodotte da terzi. Solo per citarne alcune ricordiamo i quadri delle latine di zuppa Campbell di Andy Warhol, e i collage di Picasso.

Da un punto di vista legale, negli Stati Uniti tale pratica aveva sempre goduto della protezione da accuse di plagio grazie alla dottrina del “fair use”, secondo cui le opere protette da copyright possono venire rielaborate liberamente purché il risultato finale della trasformazione rappresenti una nuova opera che possa arricchire culturalmente la società.

Le gallerie d’arte di tutto il mondo hanno quindi accolto con una grande sorpresa la decisione di un giudice di Manhattan che ha condannato per violazione del copyright Richard Prince accusato di aver indebitamente utilizzato alcune foto dell’artista francese Patrick Cariou  nelle sue note rielaborazioni.

Secondo il giudice, tuttavia, le immagini rielaborate di Prince, limitandosi ad aggiungere alcuni elementi grafici al lavoro del fotografo francese – peraltro sfruttato nella sua interezza - non costituirebbero un’opera d’arte con una fruizione differente rispetto alle intenzioni originarie per le quali era stata creata. In altre parole, la rielaborazione sarebbe troppo lieve per portare ad una trasformazione culturale apprezzabile. Sarebbe invece evidente il danno per  il mercato delle opere dell’artista francese, illecitamente usurpato dalle opere di Prince.

L’artista statunitense, che ha ricevuto il sostegno da parte delle principali gallerie di New York, oltre che dalla fondazione Andy Warhol, ha già avviato le pratiche per il ricorso in appello, la cui udienza è attesa per i prossimi mesi.

La vicenda di Prince ha portato molti commentatori del web a interrogarsi nuovamente sulla difficoltà di regolamentare la rielaborazione delle opere visuali nell’era digitale. A prescindere dall’esito del caso, infatti, molti stanno delineando uno scenario per l’arte simile a quello lamentato dall’industria musicale per le infrazioni di copyright.

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Una delle opere di Richard Prince che rielabora le fotografie dell'artista francese Patrick Cariou

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posted by admin on novembre 21, 2011

Diritto d'autore e copyright

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Immagine 1È in aumento il numero di utenti di YouTube che lamentano “furti” di paternità sui video pubblicati sul noto portale.

Le storie raccontate sono fra loro molto simili: dopo aver caricato su YouTube video originali – come ad esempio filmati del proprio animale domestico – gli utenti ricevono una mail da YouTube che annuncia che il copyright del video è stato reclamato da terze parti attraverso il sistema di Content ID.

In seguito alla segnalazione il filmato tuttavia non viene in rimosso, al contrario viene “arricchito” di banner pubblicitari, i proventi dei quali finiscono nelle tasche del nuovo supposto proprietario dei diritti d’autore.

La “truffa” utilizza in questo modo il  particolare sistema adottato da YouTube per individuare  i video che contengono materiale protetto. Content ID è infatti un sistema automatico (recentemente trattato sul nostro blog) in grado di confrontare ogni video caricato con oltre sei milioni di filmati segnalati come protetti da copyright dai legittimi proprietari dei diritti.

La policy di YouTube prevede che le segnalazioni per il Content ID siano accettate solo da parte di società private e non da semplici cittadini.

Gli utenti che ricevono da YouTube l’avviso che il copyright di un video da loro caricato è stato reclamato da un’azienda possono comunque inviare un contro-reclamo entro alcuni giorni; a quanto pare, tuttavia, nonostante molti utenti protestino contro questi abusi la maggior parte preferisce non essere coinvolta in contenziosi con le aziende.

Secondo il magazine Wired, approfittando di questo sistema, molte società – tra cui spiccherebbe in particolare un’azienda russa chiamata “Netcom Partners” - hanno iniziato a segnalare come propri alcuni popolari filmati di privati cittadini, assegnandosi così i proventi derivati dagli AD pubblicitari.

I ricavi ottenuti da questi “dirottamenti” non sono stato ancora quantificati. Le migliaia di proteste degli utenti pubblicate sui forum di YouTube sembrerebbero suggerire un volume d’affari piuttosto elevato. Il fenomeno sembrerebbe comunque in continua crescita.

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Cinque siti appartenenti al network Italianshare e due siti ad esso affiliati sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Agropoli (SA) in seguito ad un’indagine sulla condivisione illecita di materiale protetto da copyright.

Sembra infatti che i siti offrissero agli utenti un servizio di indicizzazione di link attraverso i quali si accedeva a materiale protetto da copyright, come film, software, videogiochi, musica e libri.

Sebbene il materiale illecito non fosse ospitato sui server di Italianshare, attraverso il servizio di indicizzazione era possibile individuare pagine esterne – appartenenti ad altri siti – sulle quali era possibile visualizzare o scaricare i file.

Le indagini, attualmente ancora in corso, sono ora volte a quantificare i proventi derivanti dalla gestione del network, che ospitava sulle sue pagine diversi banner pubblicitari, nonché a identificare tutti i soggetti che hanno partecipato alla sua organizzazione.

Come già accaduto in casi simili, il “sequestro” dei siti si traduce nella pratica in un oscuramento, attuato tramite un blocco di accesso effettuato dai singoli ISP.

Il principale gestore di Italianshare è stato identificato in un uomo di 49 anni di Agropoli che operava in rete con il nickname “Tex Willer”. L’uomo rischia ora sanzioni penali, così come coloro che hanno contribuito alla condivisione illecita delle opere.

Stando a quanto viene riportato da diversi magazine online, gli inquirenti stanno anche esaminando la provenienza delle donazioni al sito effettuate attraverso account PayPal.

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L’Unione europea ha esteso i diritti d’autore sulla musica registrata da 50 a 70 anni.

La nuova legislazione, a lungo reclamata dall’industria discografica internazionale, era stata proposta alla Commissione Europea nel 2008 e votata dal Parlamento Europeo nell’Aprile 2009. Lo scorso 12 settembre è stata ratificata a Brussels dal Consiglio dei Ministri europeo. Da questo momento gli Stati membri hanno due anni di tempo per tradurla in legge nazionale.

Grazie alla nuova direttiva i diritti di molti famosi brani degli anni 50, che erano dunque prossimi alla scadenza, godranno di altri 20 anni di protezione. Tra più famosi beneficiari spiccano i Beatles, che hanno pubblicato il loro primo singolo “Love me do” nel 1962.

È bene specificare che i diritti in questione non riguardano i compositori dei brani, ai quali l’Unione Europea ha già garantito un adeguata protezione che si estende fino a 70 anni dalla loro morte, ma i diritti dei performers (tra quali anche i musicisti “turnisti”) e i diritti delle case discografiche produttrici di brani registrati.

Nel presentare al pubblico la nuova legge, tuttavia, i portavoce del Consiglio dei Ministri Europeo hanno sottolineato principalmente i vantaggi che i giovani artisti trarranno dalla nuova legislazione, ideata “per proteggere gli autori che generalmente iniziano la carriera molto giovani e con l’aumento dell’aspettativa di vita spesso non sono tutelati per l’intero arco della loro carriera”.

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Una recente decisione del Tribunale di Düsseldorf ha bloccato le vendite del tablet Samsung Galaxy Tab 10.1 accogliendo la richiesta della Apple che denunciava una violazione di alcuni brevetti dell’iPad 2.

Secondo la società di Cupertino, la Samsung avrebbe violato i brevetti riproducendo nel suo tablet alcune caratteristiche dell’iPad2 tra cui il design, la confezione, la particolare interfaccia “touch” e alcune tecnologie legate all’uso delle reti al 3G e wireless.

L’ingiunzione preliminare emessa dal giudice tedesco ha vietato la distribuzione del prodotto e la relativa pubblicizzazione

Il blocco rimarrà in vigore fino a nuova decisione del giudice ed ha effetto su tutto il mercato europeo. Tuttavia, mentre in Germania l’ingiunzione è immediatamente esecutiva, per gli altri paesi potrebbe essere necessario ancora qualche tempo.

La Apple si aggiudica così l’ultimo round della battaglia legale sui brevetti che la vede da anni impegnata contro la Samsung in diversi paesi del mondo.

Se la decisione del giudice dovesse essere revocata la società di Cupertino potrebbe essere costretta a risarcire l’azienda Coreana dei danni derivati dal ritardo nel lancio sul mercato.

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posted by admin on febbraio 19, 2011

Diritto d'autore e copyright

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wirelessGli indirizzi IP non identificano persone fisiche, ma solo connessioni ad Internet e per questo motivo un indirizzo IP non può essere ritenuto  sufficiente per l’imputazione della responsabilità.  È stata questa la considerazione finale espressa dal giudice di un processo per infrazione del copyright che si è svolto recentemente nel Regno Unito.

La stessa connessione ad Internet può essere usata da più persone, specialmente da quando i router wireless permettono a computer diversi di connettersi senza fili. Pertanto, secondo il giudice anglosassone, l’intestatario della connessione ad Internet non può essere ritenuto responsabile delle infrazioni avvenute tramite il suo router.

Si è concluso così il processo tra la società di produzione audiovisiva MEDIA CAT e 27 utenti accusati di avere infranto il copyright attraverso la condivisione tramite software P2P di video pornografici. Gli utenti erano stati identificati attraverso gli indirizzi IP associati ai file torrent e  l’avvocato dell’accusa chiedeva un risarcimento di 550 sterline per ogni singola infrazione.

Questa sentenza inglese, riportata da molti giornali, solleva l’importante questione della legittimità dell’avvio di un’azione legale verso un utente sulla base dell’associazione tra il suo indirizzo IP e una violazione di diritti d’autore.

Secondo gli avvocati dell’accusa, anche nel caso in cui l’intestatario della connessione non sia coinvolto direttamente nell’infrazione, è lecito presumere che abbia autorizzato qualcun altro ad utilizzare la sua rete, ed è pertanto da ritenersi responsabile per questa autorizzazione.  Il giudice ha tuttavia espresso scetticismo, domandandosi su quali basi un’autorizzazione all’uso di una connessione alla rete possa equivalere all’autorizzazione a compiere un’infrazione.

La perplessità del giudice si è poi estesa al concetto generale di responsabilità sulla sicurezza di una connessione ad Internet. Se un utente non assicura il giusto grado di sicurezza ad una rete dovrebbe essere ritenuto responsabile se altri utilizzano la rete a sua insaputa per compiere dei reati? In tal caso sarebbe necessario stabilire quali gradi di sicurezza siano da ritenersi sufficienti per escludere la responsabilità dell’utente, una distinzione che ad oggi non è ancora stata fatta.

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posted by admin on dicembre 17, 2010

Diritto d'autore e copyright

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Il Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato all’unanimità un pacchetto di iniziative concernenti l’esercizio delle competenze in materia di tutela del diritto d’autore, che  passa ora alla consultazione pubblica.

La nuova bozza, recentemente pubblicata da il Sole 24Ore, concentra i provvedimenti per la protezione del copyright contro i siti che diffondono illegalmente i file musicali e audiovisivi protetti da diritto d’autore, anche attraverso la sola indicizzazione di link ad altri siti.

L’attività di contrasto alla pirateria si sposta quindi dal monitoraggio dell’attività degli utenti al controllo sui siti che contribuiscono a diffondere file illegali, in particolare in attività quali “la ritrasmissione su internet di contenuti audiovisivi premium in tecnologia live streaming senza detenerne i diritti; la messa a disposizione su internet – non autorizzata – di opere cinematografiche in tecnologia streaming; l’indicizzazione di file audiovisivi, sonori e di testo protetti da copyright intesa ad agevolarne la diffusione gratuita tra gli utenti di internet senza il consenso dei titolari di diritti”.

Nel nuovo regolamento la procedura che impone ai siti di rimuovere i contenuti pirata è più complessa.

Se un sito non adempie entro 48 ore alla  richiesta di rimozione  di un contenuto segnalato come in violazione del diritto d’autore, il titolare del diritto può rivolgersi all’Autorità, che  procede all’apertura di un contraddittorio con le parti. Dopo i primi accertamenti, l’Autorità può adottare un provvedimento in cui ordina al sito di rimuovere il materiale. Da quel momento la rimozione deve essere attuata entro cinque giorni, passati i quali  il proprietario del sito potrà incorrere in sanzioni pecuniarie anche di notevole entità.

Secondo l’Autorità, la procedura della rimozione selettiva sè particolarmente appropriata nei casi in cui non tutti i contenuti del sito web violino il diritto d’autore e siano collocati sul territorio italiano.

Nel caso di siti che abbiano il solo fine di diffusione di contenuti illeciti o i cui server siano localizzati fuori dai confini nazionali, l’Autorità ipotizza due ipotesi alternative per le quali chiede il parere degli operatori: la predisposizione di una lista di siti illegali da mettere a disposizione degli internet service provider o, in casi estremi e previo contraddittorio, l’inibizione del nome di dominio del sito web.

Nei giorni scorsi nell’attesa della valutazione del consiglio dell’Agcom, sono apparse in rete diverse opinioni di esperti, anche di vedute opposte, che hanno espresso una certa perplessità riguardo al nuovo testo. Tra questi segnaliamo, sul blog di Vittorio Zambardino, il dibattito fra Nicola D’angelo, consigliere Agcom, e Enzo Mazza, presidente della Fimi (Federazione Industria Musicale Italiana).

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