Diritto & Internet

L’arte con gli occhi del diritto

Pubblichiamo qui l’intervista a Giusella Finocchiaro recentemente pubblicata su “Il Giornale dell’Arte”. La versione integrale dell’articolo è disponibile online cliccando QUI.

Come definisce lei, giurista, l’opera d’arte oggi e le sue varie forme di espressione?

Una definizione giuridica di opera d’arte non c’è. L’arte stessa sfugge ad ogni definizione. Ciò non significa che non ci siano strumenti giuridici per tutelare la creazione originale, prescindendo da ogni valutazione critica o estetica, valutazione che appartiene a competenze e saperi differenti. La principale legge italiana che può applicarsi all’arte è la legge sul diritto d’autore, che risale al 1941 e riprende l’impostazione della legge francese, di ispirazione romantica, concentrata sulla figura dell’autore, a differenza dell’approccio anglosassone. La legge sul diritto d’autore, certamente formulata in termini così ampli da potersi applicare anche all’arte contemporanea e alle sue varie forme di espressione, dichiara all’art. 1, che “sono protette (…) le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”. La stessa legge elenca poi all’art. 2: le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale; le opere e le composizioni musicali; le opere coreografiche e pantomimiche; le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia; i disegni e le opere dell’architettura; le opere dell’arte cinematografica, muta o sonora; le opere fotografiche; e poi anche il software e le banche dati. Dunque qualunque forma espressiva purché di carattere creativo è tutelabile.

Come vede la circolazione dei beni culturali e la trasformazione del mercato dell’arte e i suoi protagonisti nell’era di internet?

Internet ha reso il mercato più ampio e più fluido, ma anche più aperto ai meno esperti, che dunque hanno un’esigenza di tutela e di informazione. Si ripropongono i temi noti agli addetti ai lavori del commercio on line: il problema della legge applicabile, del foro competente, della forma elettronica del contratto, della tutela del contraente debole e così via. Su tutti questi temi c’è ormai una consolidata esperienza degli studi legali specializzati. Ma il mercato on line è anche una grande opportunità per le imprese e per gli artisti. Non dimentichiamo poi l’arte digitale, la quale fa del digitale la forma espressiva, oltre che il mercato di riferimento.

Quali spazi aprono i nuovi modi di finanziamento del mercato dell’arte (fondi d’investimento e crowdfunding culturale)?

Nell’ultimo decennio abbiamo assistito ad un crescente interesse verso i fondi di investimento in arte che si è trasformato in un vero e proprio picco nel 2014. Sono investimenti allettanti perché permettono una diversificazione del portafoglio e permettono di sentirsi proprietari – anche se parzialmente – di opere d’arte di grandi Maestri, che diversamente sarebbero appannaggio solo di pochissimi. Tuttavia è bene ricordare che sono investimenti non privi di rischi. Questo tipo di finanziamento rappresenta sicuramente nuova linfa per il mercato dell’arte tradizionale. Di tutt’altra natura è il crowdfunding di progetti artistici che generalmente viene impegnato per finanziare progetti culturali non commerciali. In un periodo in cui i finanziamenti pubblici per gli artisti sono in costante diminuzione, il crowdfunding rappresenta una forma di sopravvivenza per i progetti no-profit. Grazie a questo tipo di finanziamento, negli ultimi anni sono stati sviluppati progetti innovativi che difficilmente avrebbero trovato un interesse da parte di investitori tradizionali. Penso ad esempio al Nikola Tesla Museum di New York costruito grazie ad una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Indiegogo, grazie alla quale in sei giorni sono stati raccolti quasi due milioni di dollari. A Bologna abbiamo avuto un interessante campagna di crowdfunding a sostegno del restauro del famoso Portico di San Luca, che ha ottenuto ottimi risultati.

Qual è il ruolo del Mecenatismo artistico e quali le sue tendenze attuali?

La legislazione italiana promuove le donazioni rivolte all’arte e ne favorisce la deducibilità. Tuttavia, le donazioni dei singoli cittadini sono correlate all’andamento economico, e non sempre privilegiano il settore dell’arte e della cultura. Nel sistema dell’arte contemporanea il tradizionale mecenatismo culturale ha già conosciuto importanti cambiamenti, caratterizzandosi con l’avvento delle fondazioni d’arte, capaci di far confluire risorse private per la realizzazione di progetti e attività di sostegno del patrimonio culturale pubblico. Negli anni recenti, un nuova varietà di mecenatismo ha inaugurato forme di collaborazione e ibridazione, coinvolgendo istituzioni culturali con nuove competenze imprenditoriali e indirizzando grandi gruppi a investire in opere a elevato valore culturale. Sono note le erogazioni liberali dedicate al ripristino di alcuni dei più famosi monumenti pubblici. A queste soluzioni si aggiunge l’interessante formula del mecenatismo “adozionale”, categoria eterogenea di casi concreti ancora alla ricerca di una precisa collocazione fiscale e giuridica. Infatti, se nel caso delle varietà di sponsorizzazione è previsto un contratto negoziabile e in quello del puro mecenatismo il ritorno per l’investitore è misurabile in termini di prestigio, il caso del mecenatismo “adozionale” si distingue per l’assenza di una contropartita legata all’utilizzo dell’immagine dell’opera d’arte o alla sua “privatizzazione”. Nella formula adozionale, in assenza di ambiguità contrattuali e della previsione di un corrispettivo, l’apporto del soggetto privato dovrebbe essere così finalizzato alla semplice tutela e alla valorizzazione di un bene culturale.

Quali sono i limiti alla circolazione delle opere d’arte anche in funzione dello sviluppo delle collezioni nazionali?

Le norme del Codice dei Beni Culturali, che presiedono al controllo della circolazione internazionale delle opere, stabiliscono quali di esse siano vincolate, ovvero sottratte al definitivo trasferimento all’estero. In base alla legislazione italiana, chi intende esportare temporaneamente o definitivamente un bene culturale dal territorio italiano è tenuto a richiedere una forma di autorizzazione. Inoltre, lo Stato italiano può esercitare il diritto di prelazione nei confronti degli acquirenti, che in tal caso sono tenuti a restituire beni acquistati illecitamente. Il sistema attuale ha l’obiettivo di preservare il patrimonio storico-artistico, e il meccanismo delle licenze opera nel tentativo di scoraggiarne la dispersione. Tuttavia il sistema di notifica ha ricevuto negli anni aspre critiche a causa degli effetti di dilatazione dei tempi procedurali e della discrezionalità dei criteri valutativi, al punto da essere ritenuto elemento concomitante al fenomeno del sommerso del mercato dell’arte. Nei prossimi mesi potrebbe essere varata una riforma mirata ad incrementare la mobilità delle opere, che prevede l’introduzione di una soglia di valore per l’esportazione delle opere e le notifiche, la concessione di una libera circolazione per le opere fino a cento anni dalla loro realizzazione (contro i cinquanta attuali), un termine obbligatorio per l’emissione delle licenze d’esportazione, una ridefinizione dei criteri di concessione delle licenze da parte degli uffici esportazione.

Quali a suo parere gli antidoti possibili contro il traffico illecito di beni culturali. Come vede la questione dei beni trafugati?

Il traffico illecito delle opere d’arte è cresciuto per complessità, indotti e attori coinvolti. È un commercio criminale che sfrutta la debolezza dei meccanismi di controllo e crea agili canali di transazione nei Paesi in cui vige una legislazione meno severa in materia di tutela dei beni culturali. Non è ipotizzabile una strategia nazionale attuata in assenza di un adeguato controllo della circolazione internazionale di tali beni. L’aspetto collaborativo, a cominciare dai Paesi dell’Unione Europea, appare perciò estremamente prezioso per le attività di monitoraggio, tutela e recupero. Attualmente, nonostante gli sforzi della Commissione Europa, non è ancora stata realizzata una raccolta condivisa dei dati relativi al traffico di beni culturali; tantomeno è stata definita una legislazione coerente, che non solo agevolerebbe i rapporti in seno all’unione, ma garantirebbe maggiore forza agli accordi internazionali finalizzati alle azioni di recupero. L’Italia è un Paese particolarmente esposto, il cui patrimonio culturale è solo in parte custodito nei musei. La lotta alla sottrazione e alla commercializzazione illecita di beni culturali non può perciò limitarsi all’azione di recupero. La prevenzione deve fare leva sulla sensibilizzazione dell’opinione pubblica per ciò che riguarda la percezione del bene culturale come bene della comunità non assimilabile a merce.

L’autenticazione delle opere d’arte può contribuire alla tutela dell’artista dall’alterazione dell’opera d’arte e dai falsi? E che ruolo e responsabilità possono avere gli esperti in quest’ambito?

Certamente può contribuire. La responsabilità degli esperti è una responsabilità professionale a tutti gli effetti e dunque fonte anche di eventuali obbligazioni risarcitorie. Famoso il caso del falso De Chirico, deciso dalla Corte di cassazione nel 1982, caso in cui un dipinto fu certificato come autentico Chirico, deciso dalla Corte di Cassazione nel 1982, caso in cui un dipinto fu certificato come autentico dallo stesso De Chirico, pur essendo invece un falso. De Chirico, come è noto, fu condannato al risarcimento del danno verso l’acquirente indotto in errore. Ma è utile anche ricordare che per la circolazione digitale delle opere d’arte la tecnologia, ma anche il diritto, consentono ormai di utilizzare delle tecniche che garantiscono la provenienza e l’integrità delle opere. Si tratta, per esempio, del sigillo elettronico e della marcatura temporale, disciplinati anche recentemente dal Regolamento europeo 910/2014, come pure del marchio digitale, noto da tempo.

Quali sono a suo parere positività e criticità del quadro giuridico in Italia nei confronti dell’arte e dei beni culturali?

La legislazione italiana, costituita principalmente dalla legge sul diritto d’autore e dal Codice dei beni culturali, è ampia e completa. Per lo più si presta ad un’applicazione anche al mercato attuale, anche on line, nonché alla tutela delle opere d’arte digitali. Naturalmente alcuni adattamenti e aggiornamenti sarebbero auspicabili, volti per esempio ad accogliere un paradigma autoriale più ampio, comprensivo delle opere frutto di un processo creativo condiviso, come sempre più spesso accade on line. Il limite, come spesso accade in Italia, è costituito dall’approccio talora eccessivamente formalistico nell’applicazione della legislazione vigente.

Giusella Finocchiaro

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Direttore Scientifico
Prof. Avv. Giusella Finocchiaro
Curatrice Editoriale
Dott. Giulia Giapponesi

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