Cinque siti appartenenti al network Italianshare e due siti ad esso affiliati sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Agropoli (SA) in seguito ad un’indagine sulla condivisione illecita di materiale protetto da copyright.
Sembra infatti che i siti offrissero agli utenti un servizio di indicizzazione di link attraverso i quali si accedeva a materiale protetto da copyright, come film, software, videogiochi, musica e libri.
Sebbene il materiale illecito non fosse ospitato sui server di Italianshare, attraverso il servizio di indicizzazione era possibile individuare pagine esterne – appartenenti ad altri siti – sulle quali era possibile visualizzare o scaricare i file.
Le indagini, attualmente ancora in corso, sono ora volte a quantificare i proventi derivanti dalla gestione del network, che ospitava sulle sue pagine diversi banner pubblicitari, nonché a identificare tutti i soggetti che hanno partecipato alla sua organizzazione.
Come già accaduto in casi simili, il “sequestro” dei siti si traduce nella pratica in un oscuramento, attuato tramite un blocco di accesso effettuato dai singoli ISP.
Il principale gestore di Italianshare è stato identificato in un uomo di 49 anni di Agropoli che operava in rete con il nickname “Tex Willer”. L’uomo rischia ora sanzioni penali, così come coloro che hanno contribuito alla condivisione illecita delle opere.
Stando a quanto viene riportato da diversi magazine online, gli inquirenti stanno anche esaminando la provenienza delle donazioni al sito effettuate attraverso account PayPal.
Il funzionamento della procedura “Content ID” di YouTube per l’identificazione dei contenuti video è al centro di una interessante relazione presentata nel ciclo TED Talks 2010.
Come è noto, la procedura permette di identificare i video protetti da copyright, precedentemente segnalati dai proprietari di diritti. Il sistema di Content ID svolge un lavoro enorme; pare infatti che ogni giorno la durata totale della somma dei filmati che vengono caricati su YouTube superi i cento anni.
In questo video, che vi segnaliamo, Margaret Gould Steward, responsabile della user experience di YouTube, parte dalla spiegazione del particolare meccanismo di identificazione dei filmati per illustrare la policy sul copyright del portale video più usato nel mondo e le opportunità offerte dalla condivisione di video protetti.
L’Unione europea ha esteso i diritti d’autore sulla musica registrata da 50 a 70 anni.
La nuova legislazione, a lungo reclamata dall’industria discografica internazionale, era stata proposta alla Commissione Europea nel 2008 e votata dal Parlamento Europeo nell’Aprile 2009. Lo scorso 12 settembre è stata ratificata a Brussels dal Consiglio dei Ministri europeo. Da questo momento gli Stati membri hanno due anni di tempo per tradurla in legge nazionale.
Grazie alla nuova direttiva i diritti di molti famosi brani degli anni 50, che erano dunque prossimi alla scadenza, godranno di altri 20 anni di protezione. Tra più famosi beneficiari spiccano i Beatles, che hanno pubblicato il loro primo singolo “Love me do” nel 1962.
È bene specificare che i diritti in questione non riguardano i compositori dei brani, ai quali l’Unione Europea ha già garantito un adeguata protezione che si estende fino a 70 anni dalla loro morte, ma i diritti dei performers (tra quali anche i musicisti “turnisti”) e i diritti delle case discografiche produttrici di brani registrati.
Nel presentare al pubblico la nuova legge, tuttavia, i portavoce del Consiglio dei Ministri Europeo hanno sottolineato principalmente i vantaggi che i giovani artisti trarranno dalla nuova legislazione, ideata “per proteggere gli autori che generalmente iniziano la carriera molto giovani e con l’aumento dell’aspettativa di vita spesso non sono tutelati per l’intero arco della loro carriera”.
La Commissione Europea vigilerà sugli sviluppi del regolamento italiano sul diritto d’autore in rete
Si è diffusa in rete la risposta del vice presidente della Commissione Europea, Neelie Kroes all’interrogazione del parlamentare europeo Sofia Alfano (Alde-IDV) a proposito della discussa nuova disciplina dell’Agcom in materia di diritto d’autore in rete.
Nel documento il vice presidente ricorda che “Le misure adottate dagli Stati membri relative all’accesso degli utenti o all’uso da parte loro di servizi e applicazioni attraverso le reti di comunicazione elettroniche devono rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, delle libertà fondamentali e dei principi generali del diritto comunitario. Tali misure possono essere imposte solo se sono appropriate, proporzionate e necessarie in una società democratica [...].”
Per quanto riguarda la nuova disciplina dell’Agcom “La Commissione ha rilevato le modifiche sostanziali dell’Agcom alla bozza di regolamento italiana sulla protezione del copyright sulle reti di comunicazione elettroniche [...] e seguirà con attenzione ogni ulteriore sviluppo”.
Una recente decisione del Tribunale di Düsseldorf ha bloccato le vendite del tablet Samsung Galaxy Tab 10.1 accogliendo la richiesta della Apple che denunciava una violazione di alcuni brevetti dell’iPad 2.
Secondo la società di Cupertino, la Samsung avrebbe violato i brevetti riproducendo nel suo tablet alcune caratteristiche dell’iPad2 tra cui il design, la confezione, la particolare interfaccia “touch” e alcune tecnologie legate all’uso delle reti al 3G e wireless.
L’ingiunzione preliminare emessa dal giudice tedesco ha vietato la distribuzione del prodotto e la relativa pubblicizzazione
Il blocco rimarrà in vigore fino a nuova decisione del giudice ed ha effetto su tutto il mercato europeo. Tuttavia, mentre in Germania l’ingiunzione è immediatamente esecutiva, per gli altri paesi potrebbe essere necessario ancora qualche tempo.
La Apple si aggiudica così l’ultimo round della battaglia legale sui brevetti che la vede da anni impegnata contro la Samsung in diversi paesi del mondo.
Se la decisione del giudice dovesse essere revocata la società di Cupertino potrebbe essere costretta a risarcire l’azienda Coreana dei danni derivati dal ritardo nel lancio sul mercato.
Il 14 luglio 2011 è stato presentato alla camera il disegno di legge n.4511, “Modifica degli articoli 16 e 17 del d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70, in materia di responsabilità e di obblighi dei prestatori di servizi della società dell’informazione”.
Le modifiche al decreto legislativo, incentrato sulla lotta alla contraffazione e sulla vendita legalizzata di farmaci, sono volte ad attribuire responsabilità, in materia di tutela del diritto di proprietà industriale e intellettuale, per gli intermediari e per i fornitori di servizi.
Analogamente a quanto prescritto dal nuovo regolamento dell’Agcom, secondo le modifiche contenute nel disegno di legge le informazioni relative a prodotti o servizi che violano la proprietà industriale o intellettuale dovrebbero essere rimosse immediatamente dai provider a seguito a segnalazioni da parte dell’Autorità o di soggetti privati.
Il disegno di legge tuttavia si spinge oltre stabilendo che “in ogni caso”, e quindi si suppone anche nel caso di una pronta rimozione, le esenzioni e le deroghe in materia di responsabilità dei provider non si applicano qualora il provider “non abbia adempiuto al dovere di diligenza che è ragionevole aspettarsi da esso”, e, in particolare, qualora non abbia provveduto all’adozione di “filtri tecnicamente adeguati che non abilitino l’accesso ad informazioni dirette a promuovere o ad agevolare la messa in commercio di prodotti o di servizi”.
I filtri dovrebbero essere operare su determinate parole chiave che indicano chiaramente che i prodotti o i servizi non sono originali, sia che vengano digitate isolatamente o “in abbinamento a un marchio o a un segno distintivo di cui il destinatario del servizio non abbia dimostrato di essere il titolare o il licenziatario”; In aggiunta il provider dovrebbe istituire ulteriori filtri sull’accesso ad informazioni dirette a promuovere prodotti o di servizi contraffattori, preventivamente comunicate al provider dai legittimi titolari dei diritti di proprietà industriale.
Dovrebbe inoltre essere inibito l’accesso ad informazioni su prodotti la cui commercializzazione è riservata a canali di vendita particolari o che richieda prescrizione medica.
L’adozione definiva del regolamento Agcom in materia di diritto d’autore su Internet non avverrà prima di novembre. Lo ha annunciato questa mattina il Presidente dell’Agcom Corrado Calabrò, durante l’audizione alla Commissione Trasporti e Comunicazioni del Senato.
Il Presidente dell’Authority ha sottolineato che “la procedura prevista nel regolamento è “ipergarantista” ed è fondata sulla “primazia” dell’autorità giudiziaria che può essere investita della competenza in materia in qualunque momento della procedura, determinando in questo caso la sospensione del procedimento davanti all’Agcom”. Calabrò ha inoltre ribadito che “il regolamento prevede ampie eccezioni” tra cui “blog, siti aventi carattere informativo, di studio o ricerca, siti senza fini di lucro, siti che riproducano contenuti protetti da copyright parzialmente e senza conseguenze sul valore commerciale dell’opera”.
In conclusione il Presidente ha definito auspicabile “un intervento del Parlamento per raccordare in maniera piu’ efficace le norme esistenti ed, eventualmente, colmare il vuoto relativo all’intervento sui siti esteri”.
La Direzione Generale per le Politiche Esterne del Parlamento Europeo ha recentemente pubblicato uno studio conoscitivo sull’ACTA, il trattato internazionale anti-contraffazione che definisce alcune disposizioni contro la violazione della proprietà intellettuale aspramente criticate sulla rete.
Lo studio, commissionato in vista del prossimo incontro di negoziato volto a ratificare l’accordo, mette in luce molti degli aspetti negativi del trattato già precedentemente segnalati dagli accademici americani ed europei.
In particolare lo studio evidenzia come sia difficile identificare per i cittadini europei vantaggi ulteriori rispetto a quelli già garantiti dall’attuale regolamentazione internazionale.
La concusione a cui giunge è che l’approvazione del trattato, allo stato attuale, non è raccomandata a quei parlamentari europei per i quali la conformità alle leggi comunitarie è una condizione sine qua non per la ratificazione dell’accordo.
Lo studio è stato ripreso e commentato con soddisfazione da alcuni esponenti di “La quadrature du net” il gruppo francese di attivismo civile in difesa della libertà in rete e dei diritti di cittadini, uno dei fronti più impegnati a contrastare la ratificazione del trattato allo stato attuale.
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato lo schema di regolamento sul diritto d’autore su internet, al centro del recente movimento di protesta.
Il regolamento è stato rielaborato allo scopo di eliminare alcune delle ambiguità alla base della maggioranza delle critiche dei commentatori. In particolare l’Authority ha sottolineato che le nuove regole non prevederanno la possibilità di inibire l’accesso a un sito web in seguito alla semplice segnalazione di violazioni del diritto d’autore.
Sono stati inoltre evidenziati i limiti del rapporto tra l’intervento amministrativo dell’Agcom e i preminenti poteri dell’Autorità giudiziaria.
La nuova procedura a tutela del diritto d’autore sui siti web si articolerà in due parti:
Nella prima fase, cosiddetta fase del notice and take down, il legittimo titolare dei diritti d’autore invia una richiesta di rimozione del materiale considerato come in violazione all’amministratore del sito web. Se quest’ultimo riconosce che i diritti del contenuto oggetto di segnalazione sono effettivamente riconducibili al segnalante può rimuovere spontaneamente il materiale entro 4 giorni dalla richiesta.
Qualora durante la prima fase sorgano problemi, le parti potranno rivolgersi all’Autorità, la quale, a seguito di un trasparente contraddittorio della durata di 10 giorni, potrà impartire nei successivi 20 giorni (prorogabili di altri 15) un ordine di rimozione selettiva dei contenuti illegali o, rispettivamente, di loro ripristino, a seconda di quale delle richieste rivoltegli risulti fondata.
Questa procedura è da considerarsi alternativa e non sostitutiva della via giudiziaria e si blocca in caso di ricorso al giudice di una delle parti.
Il nuovo regolamento dell’Agcom rispetta il principio del fair use e non si applica ai siti che non abbiano finalità commerciali o scopo di lucro, nè ai siti di carattere didattico o scientifico, nè nei casi di esercizio di diritto di cronaca, commento, critica o discussione.
Non riguarda in oltre i casi in cui la riproduzione parziale, per quantità e qualità, del contenuto rispetto all’opera integrale che non nuoccia alla sua valorizzazione commerciale.
L’autorità specifica che il provvedimento non si rivolge all’utente finale, né interviene sulle applicazioni peer-to-peer.
In seguito all’approazione il provvedimento viene ora sottoposto a consultazione pubblica, della durata di 60 giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, con l’obiettivo di acquisire proposte e osservazioni da parte dei soggetti interessati.

