È stata approvata la Direttiva 2012/28/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio per gli utilizzi consentiti delle opere orfane, quelle non direttamente riconducibili ad uno specifico detentore dei diritti.
La nuova direttiva comunitaria, nel quadro di una più ampia armonizzazione delle regole sul copyright dei paesi membri, consentirà a biblioteche, istituti di istruzione, musei, archivi e istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro, la digitalizzazione e la diffusione dei contenuti delle opere orfane una volta appurata la paternità ignota e a condizione di un uso esclusivo per finalità culturali. Gli utilizzi consentiti prevedono la messa a disposizione per il pubblico e la riproduzione dell’opera a fini di digitalizzazione, indicizzazione, catalogazione, conservazione e restauro. È inoltre contemplata per i beneficiari della direttiva la possibilità di generare guadagni dall’utilizzo delle opere purché i profitti siano impiegati nel conseguimento degli obiettivi connessi alla missione di interesse pubblico.
Occorrerà perciò che prima di qualunque utilizzo gli istituti svolgano in buona fede una ricerca diligente per individuare possibili titolari dei diritti. Nel caso di una ricerca inadeguata, gli eventuali titolari dei diritti potrebbero porre fine allo status di opera orfana attraverso i mezzi di ricorso per le violazioni dei diritti d’autore previsti nella legislazione nazionale degli Stati membri, conformemente alle disposizioni nazionali pertinenti e al diritto dell’Unione.
La nuova direttiva si muove lungo il percorso della regolamentazione dello spazio digitale con la creazione di una banca dati europea capace di contenere tutte le informazioni relative alle opere orfane. Gli obiettivi della libera circolazione della conoscenza e dell’innovazione nel mercato interno sono ritenuti basilari nel progetto della Commissione «Europa 2020», strategia che include tra le iniziative emblematiche la creazione di un’agenda digitale europea da ultimarsi entro lil 2020.
Google ha annunciato un importante cambiamento nella sua procedura del “Content ID” che ora permette agli utenti di “appellarsi” contro le arbitrarie rimozioni di video.
Sempre più spesso i regolamenti delle piattaforme online si rivelano determinanti per scongiurare reati. Per evitare il perpetrarsi delle violazioni della proprietà intellettuale, nel 2007 YouTube ha lanciato “Content ID” un sistema attraverso il quale un detentore di diritti d’autore poteva individuare e segnalare i video che riteneva violassero il suo copyright. Una volta identificati i contenuti “illeciti”, il detentore dei diritti poteva poi decidere se chiederne la rimozione, la promozione, o decidere di ricavarne un guadagno inserendo un annuncio pubblicitario in testa ai video.
Grazie al Content ID YouTube è riuscita a gestire in modo efficiente e proficuo l’upload massivo di filmati in violazione di copyright che ogni giorno avviene sulla piattaforma.
Tuttavia, se il sistema si è rivelato efficiente per l’industria dell’entertainment, così non è stato per molti utenti che si sono visti eliminare i loro contenuti sulla base di una semplice segnalazione di terzi. La procedura infatti prevedeva la possibilità di protestare contro rimozioni ritenute ingiustificate ma l’ultima parola spettava comunque a chi si presentava come il detentore dei diritti d’autore.
A cinque anni dall’adozione del sistema Content ID YouTube ha ore deciso di dare un chanche in più agli utenti e ha introdotto una procedura d’appello che conferisce maggiore importanza alla proteste degli uploaders. Se contestato, il presunto detentore di diritti d’autore avrà ora due opzioni: ritirare la segnalazione o intraprendere una notifica formale secondo la legge statunitense del Digital Millennium Copyright Act.
Contestualmente all’annuncio di questa nuova procedura, YouTube ha anche comunicato di avere potenziato il sistema di riconoscimento tracce che è alla base della tecnologia di identificazione di “Content ID”.
L’Italia è il terzo paese al mondo per quantità di brani scaricati tramite BitTorrent. È quanto recentemente emerso dalla ricerca “Digital Music Index” realizzata da MusicMetric, una società anglosassone specializzata nell’analisi del mercato musicale.
Prendendo in considerazione l’arco temporale tra gennaio a giugno 2012, la ricerca ha rilevato che sulla piattaforma BitTorrent sono stati scaricati 405 milioni di file musicali in sei mesi.
Al primo posto nella graduatoria dei paesi col maggior numero di download illegali si trovano gli Stati Uniti con oltre 96 milioni di scaricamenti. In seconda posizione il Regno Unito, con 43 milioni. L’Italia si classifica terza con oltre 33 milioni di download. Completano la lista Canada, Brasile, Australia, Spagna, India, Francia, e Filippine.
Nella classifica dei download effettuati in relazione al numero degli abitanti, il nostro Paese scende invece al settimo posto, mentre in testa alla graduatoria si trovano Australia, Irlanda e Slovenia.
A quanto emerso dal rapporto sembra che, non sorprendentemente, i pirati preferiscano scaricare gli interi album (78%) rispetto ai singoli brani(22%).
Più in dettaglio, l’artista più scaricato del semestre negli Stati Uniti è il cantante Drake, nel Regno Unito il giovane Ed Sheeran, mentre in Italia il primato spetta Laura Pausini.
L’identità di un qualunque utente che scarica un file attraverso BitTorrent può essere individuata dalle agenzie di controllo in sole tre ore. Questa la conclusione di un recente studio dell’Università di Birmingham che ha suscitato un diffuso interesse sulla stampa internazionale.
Nella ricerca tre studiosi hanno esaminato l’attuale stato dei sistemi di monitoraggio della piattaforma peer-to-peer BitTorrent da parte delle agenzie anti-pirateria che controllano l’attività degli utenti. Sebbene sia infatti risaputo che le agenzie anti-pirateria effettuano un monitoraggio costante, le tecniche di controllo che impiegano non sono note al pubblico.
I ricercatori si sono quindi concentrati sul tipo di monitoraggio utilizzato e hanno concluso che le agenzie non si limitano a monitorare dati aggregati sulla partecipazione alla condivisione di file, ma utilizzano sistemi di monitoraggio diretto sull’attività dei singoli utenti, attraverso una connessione diretta con l’utente come peer.
La ricerca ha messo in evidenza che il monitoraggio viene concentrato soprattutto sui contenuti più popolari, ad esempio sui link torrent più scaricati da The Pirate Bay, ed è invece praticamente nullo sui contenuti meno noti o di nicchia.
Sono quindi gli utenti che condividono contenuti popolari quelli che vengono controllati tramite tecniche di monitoraggio diretto, una tecnica che permette di identificare un utente, tramite il suo indirizzo IP, entro tre ore dall’inizio del download.
Sebbene l’indirizzo IP non includa dati anagrafici degli utenti, sarebbe sufficiente un controllo incrociato con i database degli Internet Provider per risalire al nominativo dell’intestatario della connessione internet.
Il sistema di monitoraggio diretto pone quindi alcuni aspetti di criticità sul rispetto della privacy degli utenti da parte dei sistemi di controllo.
Vi presentiamo qui la presentazione della video lezione di Giusella Finocchiaro dedicata alla tutela dei diritti digitali, contenuta nella ventunesima uscita di Master24 Marketing e Comunicazione del Sole 24 Ore.
La presentazione è dedicata al tema delle licenze d’uso e le licenze Creative Commons. La video lezione completa sarà disponibile nelle edicole il 5 settembre 2012.
I geni del DNA umano possono essere brevettati dalle compagnie biotecnologiche. Questa la conclusione della Corte di Appello federale USA che ha recentemente confermato una precedente sentenza sul copyright di due geni scoperti dalla società americana Myriad Genetics.
Il caso risale al 201o, quando l’American Civil Liberties Union (ACLU) chiese alla Corte federale di New York di revocare alla Myriad Genetics il brevetto su BRCA1 e BRCA2, due geni utili a diagnosticare la predisposizione genetica al tumore al seno e al tumore alle ovaie. L’accusa affermava che i geni umani non fossero brevettabili in quanto “prodotti di natura”, sostenendo inoltre che il copyright sui geni avrebbe ostacolato le future ricerche sul campo e le possibilità di cure dei pazienti.
L’esito della sentenza, che accolse le ragioni dell’ACLU, stabilì un primato che può sembrare sorprendente a quanti non abbiano familiarità con le licenze commerciali in campo biotecnologico. Era infatti la prima volta che una Corte americana dichiarava illegale la registrazione di brevetti sui geni umani. Il ricorso in appello intrapreso l’anno dopo dalla Myriad Genetics ha tuttavia ristabilito la consuetudine giudiziaria, accogliendo le ragioni della società di biotecnologie.
Nel 2012, alla luce di un’analoga vicenda giudiziaria culminata con una sentenza della Corte Suprema che dichiarava illecito il brevetto di una procedura di analisi sul sangue umano, il giudice della Corte Suprema ha stabilito che anche la decisione sul copyright della Myriad Genetics andasse rivista.
L’ultima sentenza emessa della Corte d’Appello del Circuito del District of Columbia ha tuttavia dato nuovamente ragione alla società biotech, ribadendo il diritto a brevettare i geni. I giudici hanno così deciso di accogliere le motivazioni dei legali della Myriad Genetics, secondo cui la possibilità di brevettare le scoperte sarebbe il vero motore della ricerca e dell’innovazione. La Corte ha tuttavia rigettato la seconda istanza della Myriad Genetics che chiedeva di poter brevettare anche i metodi di comparazione ed analisi delle sequenze di DNA umano.
Il 4 luglio 2012 il Parlamento Europeo ha bocciato il Trattato Internazionale Anti-Contraffazione, meglio conosciuto con l’acronimo ACTA.
Dopo anni di negoziati segreti tra i rappresentanti dell’Unione Europea, degli Stati Uniti e di altri paesi quali Giappone, Canada, Nuova Zelanda, Australia, Singapore, Corea del Sud, Marocco, Messico e Svizzera, il trattato anti contraffazione era approdato al Parlamento Europeo lo scorso gennaio per intraprendere l’iter legislativo che avrebbe dovuto convertirlo in legge europea.
Durante i mesi di valutazione, il parlamento è stato oggetto di forti pressioni da parte della società civile che, attraverso manifestazioni, raccolte di firme, lettere e altre forme di protesta, ha espresso un dissenso senza precedenti. La petizione contro l’adozione del trattato recapitata al Parlamento è stata firmata da 2,8 milioni di persone in tutto il mondo.
Come è noto, l’aspetto del trattato più criticato riguarda la regolamentazione mondiale della proprietà intellettuale che, sul versante digitale, definisce disposizioni comuni per la repressione delle violazioni del copyright favorendo l’intervento diretto dei detentori di diritti nei casi di sospetta violazione.
Prima di giungere alla sessione plenaria del parlamento, l’accordo era stato analizzato dalle commissioni Commercio Internazionale, Giuridica, Sviluppo e Libertà Civili, che avevano dato quattro pareri negativi.
Il parlamento ha bocciato il trattato con 478 voti contrari, 39 a favore e 165 astenuti.
Grande soddisfazione è stata espressa dai portavoce dei principali movimenti a favore dei diritti digitali dei cittadini, che da anni portavano avanti campagne contro l’adozione dell’ACTA.
I politici che sostenevano il trattato in parlamento hanno invece espresso un forte rammarico per la decisione di andare al voto senza attendere l’ultima valutazione sul trattato, richiesta alla Corte di Giustizia UE.
A quanto si apprende, si tratta della prima volta che il Parlamento Europeo esercita la facoltà, prevista dal Trattato di Lisbona, di rigettare un trattato commerciale internazionale.
Dal Giappone giunge notizia dell’approvazione di una nuova legge che annovera il download illegale di materiale coperto da copyright tra gli illeciti penali.
Il parlamento giapponese ha recentemente approvato un emendamento alla legge sul copyright che prevede una pena fino a due anni di prigione e una sanzione fino a 2 milioni di Yen (circa 20.000 euro) per coloro che effettuano dowload illegali o che copiano DVD e Blue-Ray disc coperti da diritto d’autore.
Fino ad oggi la legge giapponese considerava la fruizione di materiale piratato come una violazione del codice civile, ma puniva severamente chi contribuiva attivamente alla pirateria: l’upload non autorizzato di contenuti protetti da diritto d’autore era infatti punito con la reclusione fino a 10 anni e una sanzione economica per un massimo di 10 milioni di Yen (circa 100.000 euro). La nuova legge entrerà in vigore del primo ottobre 2012.
I rappresentanti dell’industria locale dell’intrattenimento hanno applaudito il nuovo provvedimento. Al contrario, la nuova normativa non ha soddisfatto l’Ordine degli avvocati giapponesi secondo il quale si sarebbe dovuta dare maggiore rilevanza alla precdente legge del codice civile che puniva il download illegale.
Dagli Stati Uniti giunge la notizia di un nuovo fronte di criticità per la condivisione non autorizzata di contenuti web.
Questa volta l’attenzione è rivolta ai siti web che offrono la possibilità di scaricare gratuitamente le tracce audio dei filmati di YouTube. Si tratta di pagine in cui, inserendo l’url corrispondente al video scelto, è possibile effettuare il download dell’audio del filmato in formato mp3. Le tracce musicali così ottenute possono poi naturalmente essere ascoltate su qualsiasi lettore, dagli iphone alle autoradio.
I servizio offerto da questi siti rappresenta sicuramente una risorsa in più per la pirateria e una nuova minaccia per l’industria musicale. Tuttavia non è dagli industriali che è partita la denuncia, bensì da Google-YouTube, che nei giorni scorsi ha inviato una lettera di minaccia di azioni legali contro uno dei principali siti che offrono il servizio di decodifica audio, YouTube-MP3.org.
Secondo Google, siti come YouTube-MP3.org violerebbero le condizioni d’uso dell’API (Application Programming Interface) di YouTube, ovvero dell’interfaccia di programmazione che consente ad altri siti di accedere alle risorse del portale video. Nelle condizioni d’uso è infatti stabilito che qualunque download dei contenuti di YouTube è proibito. Il divieto sarebbe stato posto per tutelare proprio gli utenti del portale video dalle violazioni di copyright sul materiale caricato.
La compagnia di Mountain View ha quindi intimatoYouTube-MP3.org di cessare la sua attività entro sette giorni, al termine dei quali, se il servizio sarà ancora attivo, Google darà inizo ad un’azione legale.
L’amministratore di YouTube-MP3.org, di cui è noto solo il nickname Philip, ha risposto alle minccia di Google spiegando che il sito non utilizza l’API di YouTube è pertanto non può violarne le condizioni d’uso. Per quanto riguarda le accuse di violazione del copyright, in un post apparso sul suo sito Philip ha citato una sentenza tedesca nella quale si afferma che le attività di registrazione di contenuti pubblicati sul web è comparabile a quella di un videoregistratore sui contenuti televisivi.
A quanto si apprende da TorrentFreak, Google starebbe inviando lettere analoghe anche ad altri siti che offrono il servizio di conversione dell’audio dei suoi filmati.
Secondo alcune testate, l’offensiva di Mountain View sarebbe la conseguenza delle pressioni esercitate su YouTube dalle principali major discografiche statunitensi.
L’emendamento alla Legge Comunitaria 2012 proposto dall’On.Fava è stato respinto dalla Commissione Politiche dell’Unione Europea alla Camera dei deputati.
Come già altre normative proposte dal parlamentare, l’emendamento mirava a delineare un profilo di responsabilità per il gestore di servizi di hosting in caso di contenuti illeciti ospitati sui suoi server. In particolare il provider di servizi sarebbe stato corresponsabile qualora avesse mancato di rimuovere i contenuti pur essendo al corrente di fatti o di circostanze “in base ai quali un operatore economico diligente avrebbe dovuto constatare l’illiceità dell’attività o dell’informazione, avvalendosi a tal fine di tutte le informazioni di cui disponga, comprese quelle che gli siano state trasmesse dal titolare del diritto violato”.
La proposta prevedeva anche che in alcuni casi l’autorità giudiziaria o amministrativa potesse assoggettare gli hosting provider ad un obbligo di sorveglianza sui contenuti pubblicati dagli utenti dei loro servizi “in particolare in relazione a prodotti che possono essere pericolosi per la salute o il cui commercio costituisca reato, e fermo restando il divieto di imporre al prestatore di predisporre un sistema di filtraggio di tutte le comunicazioni elettroniche che transitano per i suoi servizi, in particolare mediante programmi “peer-to-peer”, che si applichi indistintamente a tutta la sua clientela, a titolo preventivo, a sue spese esclusive e senza limiti di tempo“.
L’on.Fava aveva già proposto lo stesso emendamento, con poche differenze formali, nella legge Comunitaria 201, ma anche in quell’occasione era stato respinto.
La nuova bocciatura in commissione è stata accompagnata questa volta da un commento del Presidente della Commissione, Mario Pescante, che ha ricordato che la Legge Comunitaria è lo strumento attraverso il quale il Parlamento deve dare attuazione ad obblighi imposti al nostro Paese dall’Unione Europea e che, pertanto, non è la sede nella quale proporre interventi normativi ispirati da altre finalità ed obiettivi.

