Diritto & Internet

Il Garante: Facebook comunichi agli interessati i dati relativi ai tentativi di furto d’identità online

facebookAccolto il ricorso di un utente italiano a cui Facebook non aveva concesso il blocco dei falsi profili realizzati a suo danno.

Facebook deve rispondere dei profili falsi creati sulla sua piattaforma offrendo collaborazione e trasparenza. Il Garante ha reso noto in questi giorni un provvedimento del febbraio scorso nel quale si pronuncia in relazione a un caso che contrappone un noto medico di Perugia a Facebook Ireland Ltd. Il ricorso, presentato dall’uomo nel novembre del 2015, ha origine da un tentativo di estorsione attuato sulle pagine del famoso social network.

Il medico era stato vittima di attività configuarbili come minacce, tentativo di estorsione, sostituzione di persona e indebita intrusione in sistema informatico da parte di una persona, anch’essa utente Facebook, che dopo aver chiesto ed ottenuto la propria “amicizia”, avrebbe intrattenuto con lo stesso “una corrispondenza telematica inizialmente di carattere confidenziale ma successivamente concludente nei tentativi di reato”. Il criminale aveva creato un falso account utilizzando foto e dati personali del medico perugino e aveva tentato di ricattarlo minacciando di diffondere fotomontaggi osceni di stampo pedopornografico presso amici, conoscenti e colleghi. L’uomo, che non aveva ceduto al ricatto, si era rivolto a Facebook affinché provvedesse a eliminare i profili fake e a fornire tutte le informazioni utili a limitare nel più breve tempo possibile il danno d’immagine in atto.

Facebook, stando a quanto dichiarato dai legali dell’uomo, non avrebbe provveduto ad agire nel merito, non consentendo in modo soddisfacente e completo l’acceso ai dati richiesti. In particolare, avrebbe semplicemente reso disponibile tramite il servizio “download tool” una serie di dati, peraltro non intelligibili perché indicati con codici, e comunque parziali in quanto limitati ai dati relativi all’account Facebook valido del ricorrente e non anche i dati trattati dal falso account e condivisi nel social network.

Il Garante ha pertanto stabilito che Facebook Ireland Ltd, che possiede le informazioni richieste dall’uomo, debba comunicare «in forma intelligibile al ricorrente tutti i dati che lo riguardano detenuti in relazione ai profili Facebook aperti a suo nome». Il social dovrà inoltre provvedere al blocco del falso profilo per agevolare le eventuali indagini volte a risalire all’identità dei responsabili del tentativo di estorsione.

Allo scadere dei trenta giorni stabiliti per adempiere alle richieste del Garante, Facebook avrà circa due settimane per presentare un’opposizione al tribunale di Perugia, pena una multa e una condanna fino a due anni di detenzione.

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Direttore Scientifico
Prof. Avv. Giusella Finocchiaro
Curatrice Editoriale
Dott. Giulia Giapponesi

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