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Il Garante privacy detta le regole per il corretto utilizzo dei dati degli elettori

In vista delle elezioni europee previste del 26 maggio 2019, il Garante italiano ha adottato il provvedimento del 18 aprile 2019, n. 96 con cui detta le regole per il corretto utilizzo dei dati degli elettori per finalità di propaganda elettorale e comunicazione politica.

Il provvedimento invita tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nel contesto delle campagne politiche, in particolare partiti, organismi politici, comitati promotori e singoli candidati, alla puntuale osservanza dei principi vigenti in materia di protezione dei dati e al rigoroso rispetto dei diritti degli interessati.

Come afferma il Garante, il rispetto delle norme sul trattamento dei dati rappresenta un momento essenziale per mantenere la fiducia dei cittadini e garantire il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali.

Muovendo da tali premesse il provvedimento fornisce un quadro dei presupposti di legittimità che permettono il trattamento di dati personali nell’ambito dell’attività elettorale, cioè le condizioni che devono sussistere per poter utilizzare le informazioni degli elettori nel rispetto della normativa.

Una delle basi giuridiche su cui può fondarsi il trattamento dei dati personali è l’acquisizione del consenso dell’interessato che deve essere libero, specifico, informato e inequivocabile, nonché esplicito ove il trattamento riguardi categorie particolari di dati.

Il Garante osserva che gli enti, le associazioni e gli organismi non sono tenuti a richiedere il consenso degli interessati qualora tra i propri scopi statutari figuri anche il diretto perseguimento di finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica a condizione che tali finalità e le modalità di contatto siano previste espressamente nello statuto o nell’atto costitutivo e siano rese note agli interessati con l’apposita informativa.

I partiti e le organizzazioni politiche possono utilizzare i dati personali anche in base ad un legittimo interesse, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.

L’esempio presentato dal provvedimento è quello delle operazioni sui dati estratti da fonti “pubbliche”, come le liste elettorali detenute dai Comuni o l’elenco degli aventi diritto al voto residenti all’estero. Tali informazioni possono essere utilizzate per finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, senza richiedere il consenso degli interessati, nel rispetto dei presupposti, dei limiti e delle modalità eventualmente stabilite dall’ordinamento per accedere a tali fonti o per utilizzarle.

Il provvedimento si sofferma infine sulle categorie di dati che non possono essere trattati per finalità di propaganda e comunicazione politica: non sono in alcun modo utilizzabili i dati raccolti per lo svolgimento di attività istituzionali, i dati resi pubblici per finalità di pubblicità o di trasparenza e i dati raccolti da titolari di cariche elettive e di altri incarichi pubblici nell’esercizio del loro mandato elettivo o dell’attività istituzionale.

Dott. Giovanni Cortese

Direttore Scientifico
Prof. Avv. Giusella Finocchiaro
Curatrice Editoriale
Dott. Giulia Giapponesi

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