Gli operatori di telefonia e gli internet provider dovranno notificare al Garante ogni attività di profilazione aggregata dei propri abbonati. Lo stabilisce un provvedimento della stessa Autorità Garante, pubblicato lo scorso 25 Giugno ed inserito in G.U. l’11 Luglio 2009.
ISP e società telefoniche svolgono costantemente attività di monitoraggio sui “carichi” delle proprie reti, ed in questa sede raccolgono anche dati sulle abitudini d’uso degli abbonati. L’attività di profilazione serve agli operatori per adempiere ad obblighi di legge (ad esempio in materia di sicurezza) ed anche per garantire ai clienti stessi il rispetto delle clausole contrattuali. Allo stesso tempo, d’altra parte, la raccolta consente ai collettori di costruire anche dei “profili aggregati” dei navigatori. E tali “profili”, osservano i critici, sono passibili di essere rivenduti e/o reimpiegati al di fuori dell’organizzazione collettrice.
Di qui l’attenzione del Garante, il quale punta a regolare successivamente questi trattamenti secondo l’art. 24 c. I lettera g) del decreto legislativo 196/03 in base – almeno – a sei parametri: possibilità di risalire immediatamente a informazioni dettagliate relative ai singoli utenti, utilizzo di apposite “profiling-machine”, possibilità di identificare immediatamente l’utente, poteri attribuiti agli incaricati del trattamento di profilazione, durata di conservazione dei dati di profilazione.
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