Diritto & Internet

Privacy a scuola, le regole del Garante

Non lede la privacy l’insegnante che assegna un tema sulle esperienze private dei suoi alunni, ma la lettura ad alta voce dei temi in classe deve tenere in conto la riservatezza dei ragazzi. È lecito videoregistrare una lezione, ma le immagini non devono essere pubblicate in rete senza il consenso delle persone riprese. La recita scolastica può essere registrata a patto che la diffusione delle immagini sia solo familiare.

Queste sono alcune delle indicazioni del vademecum “La privacy a scuola” pubblicato sul sito del Garante per la protezione dei dati personali a pochi giorni dall’apertura dell’anno scolastico. Dal tablet alla pagella elettronica, poche regole ma essenziali, rivolte a studenti, genitori ed insegnanti.

Com’è noto, capita di frequente in rete di imbattersi in video registrati tra i banchi scolastici, tra le regole quindi non poteva mancare un capitolo dedicato a smartphone e tablet. Il Garante ricorda che il loro uso” è consentito per fini strettamente personali, ad esempio per registrare le lezioni, e sempre nel rispetto delle persone. Spetta comunque agli istituti scolastici decidere nella loro autonomia come regolamentare o se vietare del tutto l’uso dei cellulari.

Si rammenta poi la regola generale che non si possono diffondere immagini, video o foto sul web senza il consenso delle persone riprese. Ciò naturalmente non vale solo per gli studenti, anche i genitori devono prestare cautela quando riprendono i loro figli, ad esempio durante recite o saggi scolastici. In quei casi le riprese sono lecite purché il materiale audiovisivo sia destinato al solo ambito familiare.

Il Garante ricorda poi alcune regole indirizzate al personale scolastico:

– è illecito pubblicare sul sito della scuola il nome e cognome degli studenti che usufruiscono gratuitamente del servizio mensa o i cui genitori sono in ritardo nel pagamento della retta. La regola principale è che gli avvisi messi on line devono avere carattere generale, mentre alle singole persone ci si deve rivolgere con comunicazioni di carattere individuale.

– L’attività di ricerca con la raccolta di informazioni personali tramite questionari da sottoporre agli studenti è consentita solo se ragazzi e genitori sono stati prima informati sugli scopi delle ricerca, le modalità del trattamento e le misure di sicurezza adottate. Gli studenti e i genitori devono essere lasciati liberi di non aderire all’iniziativa.

– I dati personali dei ragazzi possono essere diffusi ad aziende private e pubbliche amministrazioni al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale, ma solo su richiesta degli studenti.

– Le scuole devono rendere noto alle famiglie e ai ragazzi, attraverso un’adeguata informativa, quali dati raccolgono e come li utilizzano. Spesso infatti le scuole utilizzano nella loro attività quotidiana dati sensibili, nel trattamento dei quali devono porre estrema cautela. Famiglie e studenti hanno diritto di conoscere quali informazioni sono trattate dall’istituto scolastico, farle rettificare se inesatte, incomplete o non aggiornate.

Non tutti i dati che riguardano gli studenti sono tuttavia privati. I voti dei compiti in classe e delle interrogazioni, gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono pubblici. Le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di trasparenza e il regime della loro conoscibilità è stabilito dal Ministero dell’istruzione. L’istituto deve evitare di fornire, anche indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute degli studenti, come nel caso delle “prove differenziate” sostenute dagli studenti portatori di handicap, un’indicazione che può essere comunicata solamente nell’attestazione da rilasciare allo studente.

Per quanto riguarda la privacy all’interno delle scuole, le telecamere all’interno degli istituti scolastici devono funzionare solo negli orari di chiusura e la loro presenza deve essere segnalata con cartelli. Se le riprese riguardano l’esterno della scuola, l’angolo visuale delle telecamere deve essere opportunamente delimitato. Le immagini registrare devono essere cancellate in generale dopo 24 ore.

Infine, per quanto riguarda la pagella elettronica, in attesa di poter esprimere il previsto parere sui provvedimenti attuativi del Ministero dell’istruzione riguardo all’iscrizione on line degli studenti, all’adozione dei registri on line e alla consultazione della pagella via web, il Garante auspica l’adozione di adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati.

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Direttore Scientifico
Prof. Avv. Giusella Finocchiaro
Curatrice Editoriale
Dott. Giulia Giapponesi

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