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10 cose che non si possono non sapere sul regolamento Privacy – 6: Il Registro delle attività di trattamento

Il regolamento privacy (Regolamento 2016/679, GDPR) sarà a breve direttamente applicabile su tutto il territorio europeo. Ha inizio per imprese, pubbliche amministrazioni e privati cittadini il rush finale per adeguarsi alle disposizioni previste dalla nuova normativa. Allo scopo di facilitare la lettura di un testo complesso e articolato come il GDPR, si propongono una serie di semplici schede informative, attraverso la formula del Q&A, che, riprendendo concetti ormai noti nell’ambito privacy, offrono un sintetico orientamento alla nuova normativa.

Cosa è il registro delle attività di trattamento?

Si tratta di un nuovo adempimento introdotto dal GDPR e consistente nell’elenco di tutte le attività di trattamento svolte sotto la responsabilità del titolare e del responsabile del trattamento.

Chi è obbligato alla tenuta di tale registro?

Il titolare e il responsabile sono tenuti obbligatoriamente a redigere e a conservare in modo autonomo il proprio registro. Il registro del titolare e quello del responsabile devono pertanto essere due documenti distinti, aventi ciascuno un preciso contenuto minimo.

La compilazione del registro potrà eventualmente essere delegata al Data Protection Officer, senza che ciò comporti uno spostamento della responsabilità relativa all’osservanza di tale obbligo che rimane comunque in capo al titolare e al responsabile.

Nella redazione del registro, il titolare e il responsabile potranno poi chiedere l’ausilio dei responsabili dipartimentali della propria organizzazione: si presume infatti che questi ultimi abbiano una maggiore familiarità e conoscenza dei trattamenti svolti all’interno del reparto a cui fanno capo, potendo fornire informazioni più precise e corrette in ordine ai trattamenti.

Il GDPR prevede eccezioni a tale obbligo?

Il nuovo Regolamento prevede che l’obbligo di tenuta del registro delle attività di trattamento non si applichi a imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti. Tuttavia, affinché tale esonero sia valido, è necessario altresì che il trattamento non presenti un rischio per i diritti e le libertà dell’interessato, il trattamento sia occasionale o non includa il trattamento di categorie particolari di dati o di dati personali relativi a condanne penali e a reati.

Quali informazioni devono essere indicate nel registro?

Il contenuto minimo delle informazioni da inserire nel registro muta a seconda che il documento inerisca le attività di trattamento del titolare ovvero del responsabile.

Nel primo caso, il titolare dovrà indicare: a) il nome e i dati di contatto del titolare e, ove applicabile, del contitolare, del rappresentante del titolare del trattamento e del D.P.O; b) le finalità del trattamento; c) una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali; d) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati; e) ove applicabile, il Paese terzo o l’organizzazione internazionale verso cui i dati vengono trasferiti, indicando anche la relativa base di legittimità (decisione di adeguatezza o garanzie adeguate); f) ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati; g) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative adottate.

Nel secondo caso, il responsabile è tenuto invece a indicare solo: a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del D.P.O; b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento; c) ove applicabile, il Paese terzo o l’organizzazione internazionale verso cui i dati vengono trasferiti, indicando anche la relativa base di legittimità; d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative adottate.

È possibile elaborare e conservare il registro in forma elettronica?

Il GDPR prescrive la forma scritta del registro, ammettendo tuttavia l’equivalenza del formato elettronico. Sarà dunque possibile elaborare e conservare il registro anche direttamente su periferiche informatiche, ad esempio attraverso la creazione di file Excel.

Esistono ulteriori adempimenti connessi al registro?

La mera redazione del registro non è sufficiente per potersi dire completamente conformi al GDPR. Occorre infatti provvedere periodicamente alla sua revisione ed aggiornamento, in particolare inserendo eventuali nuove attività di trattamento o eliminando quelle cessate.

Inoltre, il titolare e il responsabile del trattamento (e, ove applicabile, il loro rappresentante) hanno l’obbligo di esibire il registro ogniqualvolta l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali lo richieda.

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Direttore Scientifico
Prof. Avv. Giusella Finocchiaro
Curatrice Editoriale
Dott. Giulia Giapponesi

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