L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato la società Estesa Limited titolare del sito www.italia-programmi.net con 1.500.00o euro di multa per pratiche commerciali ingannevoli e aggressive.
La pesante sanzione giunge a conclusione dell”indagine dell’AGCM in collaborazione con la Polizia Postale avviata lo scorso luglio in seguito alle segnalazioni di migliaia di cittadini vittime di un raggiro commerciale veicolato attraverso il sito www.italia-programmi.net.
Sul sito, che compariva su Google come primo risultato di ricerche relative al download di vari software gratuiti, gli utenti erano invitati a registrarsi, fornendo i dati personali, per poter scaricare il programma da loro cercato. In realtà, attraverso la procedura di registrazione il consumatore sottoscriveva sostanzialmente a sua insaputa, un contratto biennale con la società Estesa Limited, con sede alle Seychelles, per la fornitura di software al costo annuale di 96 euro da pagare anticipatamente una volta l’anno.
Secondo l’Antitrust, la pagina di registrazione riportava i termini dell’abbonamento con un’evidenza grafica non sufficiente ad una loro immediata percezione. In sostanza “il consumatore era indotto a credere che si trattasse di un servizio gratuito”.
L’Authority ha ravvisato nelle pratiche della società Estesa anche un’indebita pressione psicologica ai danni dei cittadini. Dopo la registrazione, infatti, senza dare al consumatore alcuna conferma del perfezionamento del contratto, la società Estesa Ltd iniziava a sollecitare via posta il pagamento dell’abbonamento biennale, minacciando, in caso di mancato adempimento, il ricorso ad azioni legali con conseguenti ingenti costi aggiuntivi. Addirittura, in alcune lettere ricevute dai cittadini si faceva riferimento a possibili ripercussioni legali in ambito penale, inesistenti nel nostro Paese.
Secondo le stime dell’Authority, la truffa ha coinvolto oltre 25mila consumatori. L’entità del raggiro è stata avvertita anche attraverso il nostro blog Diritto & Internet. I diversi post che abbiamo dedicato alle indagini hanno infatti suscitato l’interesse di quasi un centinaio di lettori, che ci hanno inviato commenti segnalando di essere stati vittime pratiche commerciali scorrette della società Estesa limited.
Da quanto si apprende dal comunicato stampa dell’Autorità ad oggi non risulta che Estesa abbia mai proposto alcuna azione legale nei confronti dei consumatori che si sono rifiutati di effettuare i pagamenti sollecitati.
La delibera dell’Antitrust, che ha accertato le condotte illecite di Estesa in violazione del Codice del Consumo, verrà diffusa nel circuito internazionale delle autorità di tutela dei consumatori trattandosi di una pratica suscettibile di essere “riprodotta” con caratteristiche analoghe in altri Paesi.
Una copia del provvedimento dell’Antitrust è stata inviata anche alla Procura di Roma che aveva già aperto un fascicolo sul caso in Novembre, a seguito di segnalazioni di cittadini giunte direttamente in procura.
La società non ha ancora replicato in alcun modo alla delibera dell’Autorità.
Entro sei mesi Facebook cambierà la sua privacy policy in Europa.
A darne l’annuncio è il Garante d’Irlanda per la protezione dei dati personali in collaborazione con il vertice europeo di Facebook, che ha la sua sede a Dublino.
La decisione accompagna la pubblicazione del rapporto del Garante irlandese che conclude un’indagine di tre mesi sulle procedure del social network legate alla privacy dei suoi utenti. Il Garante è giunto alla conclusione che sia necessario ”aumentare la trasparenza e i controlli riguardo all’uso dei dati personali a fini pubblicitari”.
I portavoci di Facebook hanno annunciato che entro luglio sarà operata una revisione del sito che comprenderà l’introduzione di numerosi miglioramenti al servizio.
In particolare, sembra che il social network si sia dichiarato disponibile a migliorare la comunicazione agli utenti su ciò che accade quando cancellano o rimuovono un contenuto, e a semplificare le informative sulla privacy rivolte agli utenti.
Il rapporto dall’Autorità Irlandese è consultabile QUI.
La legge 23 dicembre 2011, n. 214 recante “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” è stata pubblicata sul supplemento ordinario n.276 alla Gazzetta ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011.
I provvedimenti introdotti dalla legge di conversione sono entrati in vigore il 28 dicembre 2012 mentre quelli contenuti nel decreto legge n. 201/2011 sono entrati in vigore il 6 dicembre scorso. Tra questi ultimi, lo ricordiamo, sono comprese anche le rivoluzionarie modifiche al Codice privacy precedentemente descritte su questo blog.
Ecco il modo “corretto” modo di augurarsi buon Natale, messo a punto dai legali americani. Lo staff dello Studio Legale Finocchiaro lo dedica ai suoi lettori: Buon Natale! O meglio…
From us (hereinafter “the wishor”) to you (hereinafter called “the wishee”): Please accept without obligation, implied or implicit, our best wishes for an environmentally conscious, socially responsible, politically correct, low stress, non-addictive, gender neutral, celebration of the northern winter solstice holiday, practiced within the most enjoyable traditions of the religious persuasion of your choice, or secular practices of your choice, with respect for the religious/secular persuasions and/or traditions of others, or their choice not to practice religious or secular traditions at all… and a financially successful, personally fulfilling and medically uncomplicated recognition of the onset of the generally accepted calendar year 2012 but with due respect for the calendars of choice of other cultures or sects, and having regard to the race, creed, color, age, physical ability, religious faith, choice of computer platform or dietary preference of the wishee.
By accepting this greeting you acknowledge and agree to the following terms and conditions:
* This greeting is subject to further clarification or withdrawal.
* This greeting is freely transferable provided that no alteration shall be made to the original greeting and that the proprietary rights of the wishor are acknowledged.
* This greeting implies no promise by the wishor to actually implement any of the wishes.
* This greeting may not be enforceable in certain jurisdictions and/or the restrictions herein may not be binding upon certain wishees in certain jurisdictions and is revocable at the sole discretion of the wishor.
* This greeting is warranted to perform as reasonably may be expected within the usual application of good tidings, for a period of one year or until the issuance of a subsequent holiday greeting, whichever comes first.
* The wishor warrants this greeting only for the limited replacement of this wish or issuance of a new wish at the sole discretion of the wishor.
Any references in this greeting to “the Lord,” “Father Christmas,” “Our Savior,” or any other festive figures, whether actual or fictitious, dead or alive, shall not imply any endorsement by or from them in respect of this greeting, and all proprietary rights in any referenced third party names and images are hereby acknowledged.
La Commissione delle Nazioni Unite sul diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) ha appena pubblicato il resoconto ufficiale dell’ultima riunione del gruppo di lavoro sul commercio elettronico tenuta a Vienna nel mese di ottobre 2011, al quale ha partecipato anche la Prof. Avv. Giusella Finocchiaro, in rappresentanza dell’Italia.
Il tema è la legislazione in materia di “electronic transferable records”. A commento del lungo e dettagliato resoconto, riportiamo qui una serie di interrogativi sollevati alla luce dell’ultima riunione del gruppo:
-Esiste una domanda di mercato per regole internazionali sugli “electronic transferable records”?
-Quali dovrebbero essere le regole? Le Nazioni Unite dovrebbero dare spazio sia a degli “oggetti digitali” che possano soddisfare i requisiti di unicità e trasferibilità che a dei registri relativi alle specifiche attività?
- Se si scegliesse un sistema di registrazione, come si potrebbero risolvere le priorità tra i vari registri nazionali e gli eventuali registri internazionali?
- C’è una effettiva richiesta di documenti o registri elettronici da impiegare sia nel commercio nazionale che in quello internazionale?
Il telemarketing è nuovamente al centro dell’attività del Garante per la Protezione dei dati personali che è recentemente intervenuto con un provvedimento sul fenomeno delle cosiddette telefonate “mute”.
Si tratta di telefonate in cui il destinatario, dopo aver sollevato il ricevitore, non entra in comunicazione con alcun interlocutore. Il fenomeno sembra essere piuttosto frequente, tanto che molti cittadini si sono rivolti all’Autorità per segnalare la ricezione ripetuta e continua di questo tipo di telefonate.
Pare che l’origine di questa nuova e misteriosa seccatura per il cittadino sia da ricercarsi nuovamente nel telemarketing. La magioranza delle “telefonate mute” sarebbe infatti la conseguenza di un problema organizzativo da parte delle società che si occupano di effettuare telefonate commerciali. Gran parte di queste aziende si serve di un sistema di instradamento automatico di telefonate per mettere in comunicazione le singole utenze dei citatdini con gli operatori di call center addetti alla promozione di servizi e prodotti. A volte, tuttavia, il sistema automatico può indirizzare verso i call center un numero di chiamate superiore all’effettiva disponibilità degli operatori. Così il telefono del cittadino squilla, ma dall’altra parte non c’è nessuno.
Naturalmente la ricezione di telefonate mute, specie se ripetuta, può provocare agli utenti non solo fastidio, ma anche allarme, considerato anche che diversi cittadini hanno lamentato al Garante di aver ricevuto telefonate di questo tipo anche per 10-15 volte di seguito.
Nel provvedimento, incentrato sul caso di una società fornitrice di energia individuata come indiretta responsabile di “telefonate mute”, l’Autorità ha pertanto stabilito che le società dotate di sistemi di chiamata automatici dovranno utilizzare accorgimenti che impediscano la reiterazione di tali telefonate ed escludano la possibilità di richiamare uno stesso numero ripetutamente entro un periodo di 30 giorni.
In caso di mancato adempimento alle misure prescritte la società rischia una sanzione amministrativa che va da 30mila a 120mila euro.
Il 29 di novembre 2011 è scaduto il termine per la comunicazione da parte delle aziende dell’ indirizzo di posta elettronica certificata al Registro delle imprese.
Tuttavia, in considerazione della grande quantità di richieste arrivate ai gestori di sistema PEC nel corso delle ultime settimane il Ministero dello Sviluppo Economico (circolare 224402), ha invitato le Camere di Commercio a non applicare la sanzione prevista per il mancato rispetto del termine.
Sembra infatti che gestori del sistema di posta elettronica certificata abbiano lamentato l’impossibilità di far fronte alla mole di richieste “in tempi compatibili con il rispetto del termine stesso”.
Sebbene la scadenza sull’obbligo della PEC fosse fissata dal 2008, secondo dati forniti dal Sole 24 ORE, sono state oltre 500mila le comunicazioni di indirizzo PEC arrivate alle Camere di Commercio negli ultimi giorni utili all’adempimento dell’obbligo, fra il primo e il 21 novembre 2011.
La circolare del Ministero invita pertanto le Camere di Commercio a non applicare le sanzioni di inadempimento sulle comunicazioni tardive effettuate entro “l’inizio del nuovo anno”.
Tra le varie nuove disposizioni della manovra economica del Governo Monti (D.L. 6/12/2011 n. 201) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.284 del 6 dicembre 2011, vi è l’introduzione di una radicale modifica al Codice della privacy (D.Lgs 196/03).
Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese, l’art.40, comma 2, modificando l’art.4, comma 1, lettera b) del Codice della privacy, esclude dalla definizione di dato personale tutte le informazioni riferibili alle persone giuridiche, enti od associazioni.
Conseguentemente a questa esclusione la manovra ha incluso anche una modifica all’art.4, comma 1, lettera i) che definisce chi debba considerarsi “interessato”, cioè il soggetto cui si riferiscono i dati personali. Se prima poteva considerarsi “interessato” anche una persona giuridica, un ente o un’associazione, con l’attuale modifica l’”interessato” è solo una persona fisica.
Tale rivoluzionaria disposizione restringe quindi la tutela della privacy delle imprese e degli enti pubblici, i cui dati potranno essere trattati senza dover chiedere il consenso, limitando il diritto alla protezione dei dati solo alle persone fisiche.
A contorno di queste rilevanti modifiche, la manovra Monti abroga anche l’ultimo periodo dell’art. 9, comma 4 del codice, che dettagliava le modalità per identificare la persona fisica titolata a esercitare i diritti per conto di persone giuridiche, enti o associazioni, il comma 3-bis dell’art. 5 che escludeva dall’applicazione del Codice della privacy il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni nell’ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per finalità amministrativo-contabili, e infine, la lettera h) del comma 1 dell’art. 43 relativa al trattamento dei dati trasferibili all’estero di persone giuridiche, enti e associazioni.
La fruizione gratuita online di opere protette da copyright non ha un impatto negativo sul mercato culturale pertanto non è necessaria l’introduzione di nuove norme antipirateria.
A questa conclusione è giunto un recente rapporto del Consiglio federale elvetico, interpellato dalla Camera dei cantoni in merito all’opportunità di adottare misure contro le violazioni del diritto d’autore.
Dal rapporto, che si basa su alcuni studi esistenti, emerge che in Svizzera il 30% delle persone sopra i 15 anni scarica gratuitamente musica, film e videogiochi. Tuttavia, la quota percentuale di reddito destinato ai consumi in questo ambito resta costante. Quello che si verifica è uno spostamento nella scelta di prodotti per cui questa cifra viene spesa.
Sembra infatti che il denaro che gli utenti risparmiano utilizzando la condivisione di contenuti culturali venga speso comunque nel settore dell’intrattenimento. Invece di acquistare supporti audio e video, però, i consumatori investano la parte risparmiata in concerti, cinema e merchandising.
Secondo il rapporto, dato lo spostamento dei consumi delineato, i timori che questi sviluppi possano influire negativamente sul settore culturale sono da ritenersi infondati. Il Consiglio federale non ha pertanto ritenuto necessario nessun intervento legislativo.
