Diritto & Internet

Proposta di regolamento europeo per l'identificazione elettronica e i servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, ecco le novità

È stata recentemente pubblicata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, che inizia quindi il suo iter legislativo.

Esaminiamo le principali novità.

Strumento

La più importante è nello strumento giuridico prescelto: non più una direttiva, ma un regolamento. La conseguenza è che una volta approvato dal Parlamento sarà direttamente applicabile negli Stati membri, senza atti di recepimento, come invece accade per le direttive europee. Non più uno strumento di armonizzazione, ma uno strumento di uniformazione del diritto. Nel 1999 era stata emanata una direttiva sulle firme elettroniche la quale, tuttavia, aveva condotto ad un quadro frammentario a livello europeo.

Ora, al contrario, la stessa legge europea nei 27 Stati. La medesima scelta è stata effettuata per la proposta di regolamento europeo sulla protezione dei dati personali.

Si vuole dunque creare un vero mercato unico per il digitale, eliminando le barriere dettate dalle differenti normative nazionali.

Motivazione

Realizzare l’interoperabilità giuridica e tecnica fra i Paesi dell’Unione europea degli strumenti elettronici di identificazione, autenticazione e firma.

Oggetto

Non solo firma elettronica, ma in generale e-trust services: quindi e-signature, e-seal, time stamping, electronic delivery service, website authentication.

Obiettivo

Ancora una volta, favorire la crescita del mercato interno anche nei servizi digitali.

Novità più rilevanti

1. Gli Stati membri hanno facoltà di notificare alla Commissione il sistema nazionale di identificazione che, una volta notificato, deve essere accettato da tutti gli Stati membri (ad es. nelle gare).

2. Introduzione dell’e-seal o sigillo elettronico che costituisce la firma della persona giuridica e va distinto dall’e-signature o firma elettronica, firma della persona fisica. Quindi una società potrà utilizzare il sigillo elettronico, indipendentemente dalla firma del legale rappresentante, che garantirà provenienza e integrità del documento elettronico.

3. Introduzione dell’obbligo di conservazione, prima non disciplinato a livello europeo.

4. Ampio rinvio agli standard tecnici.

5. Espresso riconoscimento della firma su server, di firma remota e di firma su mobile.

Riaffermato il principio di non discriminazione della firma elettronica per il solo fatto che è elettronica e l’equivalenza fra firma elettronica qualificata e sottoscrizione autografa, l’efficacia probatoria delle firme elettroniche è in gran parte riservata ancora ai legislatori degli Stati membri. Gli accordi privatistici (ad es. fra banca e cliente) non sono invece oggetto della proposta di regolamento.

Giusella Finocchiaro

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Direttore Scientifico
Prof. Avv. Giusella Finocchiaro
Curatrice Editoriale
Dott. Giulia Giapponesi

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