Diritto & Internet

Il Garante privacy pubblica le linee guida contro le offerte commerciali indesiderate

In corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale le “Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam” rivolte a imprese e cittadini. Il Garante chiarisce le regole per l’attività promozionale sui social network.

Consenso obbligatorio per le offerte commerciali agli utenti di social network e di servizi di instant messaging come Skype e WhatsApp,  no a e-mail e sms indesiderati, misure semplificate per le promozioni delle imprese che rispettano le regole. Questi i punti principali delle linee guida del Garante sull’attività promozionale in rete, rivolte sia alle imprese che vogliono avviare campagne per pubblicizzare prodotti e servizi, sia agli utenti che desiderano difendersi da messaggi pubblicitari non autorizzati.

L’Autorità per la protezione dei dati dedica una particolare attenzione allo spam diffuso sui social network (il cosiddetto social spam) e ad alcune pratiche di “marketing virale” o “marketing mirato”, caratterizzato da una presenza invasiva sui profili social dei singoli utenti.

Queste in sintesi le principali regole pubblicate sul sito del Garante:

Offerte commerciali e spam

• Invio di offerte commerciali solo con il consenso preventivo. Per poter inviare comunicazioni promozionali e materiale pubblicitario tramite sistemi automatizzati (telefonate preregistrate, e-mail, fax, sms, mms) è necessario aver prima acquisito il consenso dei destinatari (cosiddetto opt-in). Tale consenso deve essere specifico, libero, informato e documentato per iscritto.

• Maggiori controlli su chi realizza campagne di marketing. Chi commissiona campagne promozionali deve esercitare adeguati controlli per evitare che agenti, subagenti o altri soggetti a cui ha demandato i contatti con i potenziali clienti effettuino spam.

Consenso per l’uso dei dati presenti su Internet e social network. Necessario lo specifico consenso del destinatario per inviare messaggi promozionali agli utenti di Facebook, Twitter e altri social network (ad esempio pubblicandoli sulla loro bacheca virtuale) o di altri servizi di messaggistica e Voip sempre più diffusi come Skype, WhatsApp, Viber, Messenger, etc. Il fatto che i dati siano accessibili in Rete non significa che possano essere liberamente usati per inviare comunicazioni promozionali automatizzate o per altre attività di marketing “virale” o “mirato”.

• “Passaparola” senza consenso. Non è necessario il consenso per inviare e-mail o sms con offerte promozionali ad amici a titolo personale (il cosiddetto “passaparola”).

Semplificazioni per le aziende in regola

E-mail promozionali ai propri clienti. Consentito l’invio di messaggi promozionali, tramite e-mail, ai propri clienti su beni o servizi analoghi a quelli già acquistati (cosiddetto soft spam).

Promozioni per “fan” di marchi o aziende. Una impresa o società può inviare offerte commerciali ai propri “follower” sui social network quando dalla loro iscrizione alla pagina aziendale si evinca chiaramente l’interesse o il consenso a ricevere messaggi pubblicitari concernenti il marchio, il prodotto o il servizio offerto.

Consenso unico valido per diverse attività. Basta un unico consenso per tutte le attività di marketing (come l’invio di materiale pubblicitario o lo svolgimento di ricerche di mercato); il consenso prestato per l’invio di comunicazioni commerciali tramite modalità automatizzate (come e-mail o sms) copre anche quelle effettuate tramite posta cartacea o con telefonate tramite operatore. Le aziende che intendono raccogliere i dati personali degli utenti per comunicarli o cederli ad altri soggetti a fini promozionali, possono acquisire un unico consenso valido per tutti i soggetti terzi indicati nell’apposita informativa fornita all’interessato.

Tutele e sanzioni contro lo spam

• Gli utenti che ricevono spam possono presentare segnalazioni, reclami o ricorsi al Garante e comunque esercitare tutti i diritti previsti dal Codice privacy, inclusa la richiesta di sanzioni contro chi invia messaggi indesiderati (nei casi più gravi possono arrivare fino a circa 500.000 euro).

• Le “persone giuridiche”, pur non potendo più chiedere l’intervento formale del Garante per la privacy, possono comunque comunicare eventuali violazioni. Hanno invece la possibilità di rivolgersi all’Autorità giudiziaria per azioni civili o penali contro gli spammer.

Contestualmente alle Linee guida, allo scopo di semplificare ulteriormente gli adempimenti in materia di marketing diretto, il Garante ha adottato anche un apposito provvedimento generale sul consenso al trattamento dei dati personali, sempre in via di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

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Direttore Scientifico
Prof. Avv. Giusella Finocchiaro
Curatrice Editoriale
Dott. Giulia Giapponesi

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