Diritto & Internet

L'Agcom approva il nuovo regolamento a tutela del copyright

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato lo schema di regolamento sul diritto d’autore su internet, al centro del recente movimento di protesta.
Il regolamento è stato rielaborato allo scopo di eliminare alcune delle ambiguità alla base della maggioranza delle critiche dei commentatori. In particolare l’Authority ha sottolineato che le nuove regole non prevederanno la possibilità di inibire l’accesso a un sito web in seguito alla semplice segnalazione di violazioni del diritto d’autore.
Sono stati inoltre evidenziati i limiti del rapporto tra l’intervento amministrativo dell’Agcom e i preminenti poteri dell’Autorità giudiziaria.
La nuova procedura a tutela del diritto d’autore sui siti web  si articolerà in due parti:
Nella prima fase, cosiddetta fase del notice and take down, il legittimo titolare dei diritti d’autore invia una richiesta di rimozione del materiale considerato come in violazione all’amministratore del sito web. Se quest’ultimo riconosce che i diritti del contenuto oggetto di segnalazione sono effettivamente riconducibili al segnalante può rimuovere spontaneamente il materiale entro 4 giorni dalla richiesta.

Qualora durante la prima fase sorgano problemi, le parti potranno rivolgersi all’Autorità, la quale, a seguito di un trasparente contraddittorio della durata di 10 giorni, potrà impartire nei successivi 20 giorni (prorogabili di altri 15) un ordine di rimozione selettiva dei contenuti illegali o, rispettivamente, di loro ripristino, a seconda di quale delle richieste rivoltegli risulti fondata.

Questa procedura è da considerarsi alternativa e non sostitutiva della via giudiziaria e si blocca in caso di ricorso al giudice di una delle parti.

Il nuovo regolamento dell’Agcom rispetta il principio del fair use e non si applica ai siti che non abbiano finalità commerciali o scopo di lucro, nè ai siti di carattere didattico o scientifico, nè nei casi di esercizio di diritto di cronaca, commento, critica o discussione.

Non riguarda in oltre i casi in cui la riproduzione parziale, per quantità e qualità, del contenuto rispetto all’opera integrale che non nuoccia alla sua valorizzazione commerciale.
L’autorità specifica che il provvedimento non si rivolge all’utente finale, né interviene sulle applicazioni peer-to-peer.
In seguito all’approazione il provvedimento viene ora sottoposto a consultazione pubblica, della durata di 60 giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, con l’obiettivo di acquisire proposte e osservazioni da parte dei soggetti interessati.

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Direttore Scientifico
Prof. Avv. Giusella Finocchiaro
Curatrice Editoriale
Dott. Giulia Giapponesi

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