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Sì al reddimetro ma con le garanzie dell’Autorità

L’Autorità Garante con il provvedimento del 21 novembre 2013, emesso a seguito della verifica preliminare richiesta dall’Agenzia delle Entrate, ha fornito le istruzioni operative cui occorrerà attenersi nel trattamento dei dati connesso all’accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche di cui all’art. 38, commi 4 e 5, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 (c.d. “reddimetro”).

Si tratta di un provvedimento corposo in cui l’Autorità ricostruisce la disciplina, evidenziandone ratio e finalità, dell’accertamento sintetico dei redditi delle persone fisiche, dà conto dell’attività di verifica preliminare condotta, anche a seguito di accertamenti ispettivi, sul sistema posto in essere dall’Agenzia delle Entrate, dei profili di problematicità riscontrati, delle criticità risolte e di quelle ancora da risolvere.

In particolare, l’Autorità pone l’accento sui rischi connessi al trattamento automatizzato di dati personali posto in essere dall’Agenzia delle Entrate. L’accertamento sintetico dei redditi delle persone fisiche, infatti, benché in forma non esclusiva, si basa sul trattamento automatizzato di dati personali presenti in anagrafe tributaria o comunque conosciuti dall’Agenzia, nonché sull’imputazione al contribuente di spese presunte, quantificate sulla base dell’attribuzione di un profilo ricavato dalla sua appartenenza ad una specifica tipologia di famiglia e dalla residenza in una determinata area geografica.

Evidente, pertanto, che l’Autorità richiami l’attenzione sulla necessità di adottare opportune misure per garantire la qualità, anche in termini di esattezza e completezza, dei dati trattati, limitando così rischi di errori inerenti alla profilazione. Si legge nel provvedimento “la qualità dei dati deve essere garantita in ogni fase del trattamento quale presidio dinamico a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, considerato, in particolare, che eventuali imprecisioni nella fase di raccolta di informazioni sono destinate a ripercuotersi con esiti imprevedibili sulle determinazioni assunte sulla base di un loro trattamento automatizzato, anche con rilevanti conseguenze in capo agli interessati”.

Muovendo da queste premesse, l’Autorità richiama l’attenzione sulla necessità di garantire l’effettività del diritto all’autodeterminazione degli interessati, fornendo specifica ed adeguata informativa sul trattamento dei dati personali, informativa che dovrà essere “posta in evidenza” sul sito istituzionale dell’Agenzia dell’Entrate.

Sul rispetto dei principi di necessità, correttezza e pertinenza nel trattamento dei dati di cui al combinato disposto degli artt. 3 ed 11 del Codice in materia di protezione dei dati personali l’Autorità, inoltra, fonda il divieto di utilizzo dei dati relativi alle spese Istat per ricostruire voci di spesa non ancorate all’esistenza di beni o servizi, chiedendo all’Agenzia delle Entrate la rimozione entro sei mesi delle relative informazioni.

Annarita Ricci

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Curatrice Editoriale
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