Diritto & Internet

Garante privacy: la rettifica degli articoli online deve essere ben visibile

Le postille a fine articolo non sono sufficienti. I diritti delle persone che chiedono di aggiornare i dati devono essere garantiti con una maggiore visibilità.

L’aggiornamento di un articolo online deve essere immediatamente visibile al lettore, sia nel titolo sia nella cosiddetta preview, l’anteprima del contenuto. Lo ha affermato il Garante privacy accogliendo parzialmente il ricorso di un uomo che, coinvolto in una vicenda giudiziaria quando rivestiva un ruolo pubblico, era stato poi scagionato.

L’uomo si era rivolto al Garante lamentando che la presenza in rete di “vecchie” informazioni arrecava un danno alla sua reputazione, personale e professionale, non corrispondendo a quanto realmente avvenuto, come dimostrato dalla successiva archiviazione del procedimento penale a suo carico. In particolare l’uomo non era soddisfatto dalle modalità adottate da un quotidiano online, che si era limitato ad inserire una breve nota alla fine di due articoli dei quali aveva chiesto l’aggiornamento.

Seppur ritenendo lecito il trattamento dei dati contenuti negli articoli presenti nell’archivio online del quotidiano, l’Autorità ha rilevato che il diritto della persona di ottenere l’aggiornamento delle informazioni che lo riguardano deve essere rispettato e, per salvaguardare l’attuale identità sociale della persona, le modifiche all’articolo devono essere effettive e non limitate ad una postilla poco visibile.

Non giudicando quindi adeguate le modalità scelte dall’editore, il Garante ha chiesto di rendere visibile, sia nel titolo che nelle preview, l’esistenza di sviluppi della vicenda: mediante, ad esempio, una nota accanto o sotto il titolo dell’articolo.

Aggiungi commento

Direttore Scientifico
Prof. Avv. Giusella Finocchiaro
Curatrice Editoriale
Dott. Giulia Giapponesi

Lo Studio Legale Finocchiaro prosegue la sua attività con DigitalMediaLaws, la nuova società tra Avvocati fondata dalla Prof.ssa Avv. Giusella Finocchiaro e dal Prof. Avv. Oreste Pollicino.

Visita il sito di DigitalMediaLaws