Diritto & Internet

10 cose che non si possono non sapere sull’atto pubblico informatico

1) Che cos’è l’atto pubblico?

È l’atto del notaio (o di altro pubblico ufficiale) che riporta le dichiarazioni di volontà delle parti. È l’atto con la maggiore efficacia probatoria nell’ordinamento giuridico italiano.

2) Che cos’è l’atto pubblico informatico?

È l’atto pubblico in forma digitale.

3) Chi firma?

Il notaio, essendo un atto che dal notaio proviene, e le parti, gli interpreti e i testimoni.

4) Come si firma?

Dopo il d.lgs. 110/2010, le parti firmano con firma elettronica (o, se vogliono, con firma digitale) e il notaio firma con firma digitale, essendo l’atto una dichiarazione del notaio.

5) Qual’è l’importanza del d.lgs. 110/2010?

Ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano la possibilità di redazione dell’atto pubblico anche in forma digitale. È una possibile alternativa per le parti.

6) L’atto pubblico informatico è diverso dall’atto pubblico cartaceo?

Diverse sono la forma e la modalità di conservazione, non gli effetti giuridici.

7) Possono utilizzare lo strumento di apposizione della firma digitale del notaio (ad es., la smart-card del notaio) i collaboratori di questo?

No. Ai sensi dell’art. 32 del Codice dell’Amministrazione Digitale, l’utilizzo del dispositivo di firma è personale. Ciò è ribadito dall’art. 23 ter, comma 3°, della legge 89/1913 introdotto dal d.lgs. 110/2010.

8) Quali sono i vantaggi dell’atto pubblico informatico?

Tutti i vantaggi offerti dal digitale (dalla più facile trasmissibilità alla conservazione sostitutiva).

9) Si può stipulare un atto pubblico informatico a distanza?

Occorre comunque la presenza del notaio. Secondo la lettera del nuovo art. 52 bis della l. 89/1913, occorre la contestuale presenza del notaio, dei fidefacenti, dell’interprete e dei testimoni. Tuttavia, lo scambio di scritture private autenticate può, in molti casi, esplicare i medesimi effetti dell’atto pubblico informatico.

10) Qual è l’originale? Si possono effettuare copie dell’atto pubblico informatico?

L’originale, se si stipula in forma digitale, è l’atto pubblico informatico. Le copie possono essere sia in formato digitale che in formato cartaceo.

Giusella Finocchiaro

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Direttore Scientifico
Prof. Avv. Giusella Finocchiaro
Curatrice Editoriale
Dott. Giulia Giapponesi

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